Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1963 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice

proc. civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 4 dicembre 1962 dalla Corte d'appello di

Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Gordini Erminia e Plachesi

Pietro, iscritte ai nn. 209 e 210 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26

gennaio 1963;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1962 dal Pretore di Nicastro nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Notaro Renata ed altri e la

"Società Radio Allocchio Bacchini", iscritta al n. 26 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 45 del 16 febbraio 1963;

3) ordinanze emesse il 3 gennaio 1963 dal Pretore di Roma nei

procedimenti civili vertenti tra Carucci Giacomo e Domenico Lucernoni

Elio, iscritte ai nn. 47 e 48 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 16 marzo 1963;

4) ordinanza emessa il 15 gennaio 1963 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Furgiuele Marcello e Cirilli Natale,

iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 9 marzo 1963;

5) ordinanza emessa il 9 febbraio 1963 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Bonaposta Piera e Formicola Raffaella,

iscritta al n. 63 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 13 aprile 1963.

Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che con le ordinanze suddette è stata proposta

questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice proc.

civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché

l'onere del deposito di una somma per il caso di soccombenza ostacola

la tutela giuridisdizionale e crea una disparità di trattamento ai

danni dei cittadini meno abbienti;

che questa Corte, con la sentenza n. 56 del 27 aprile 1963, ha già

dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del

citato art. 651 del Cod. proc. civile, in riferimento agli articoli 3 e

24 della Costituzione;

che, con le ordinanze sopra menzionate, la questione è stata

prospettata sotto il medesimo profilo e non viene proposto alcun nuovo

motivo che induca la Corte a modificare la propria decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 651 del Cod. proc. civile sollevata dalla

Corte d'appello di Bologna e dai Pretori di Nicastro e di Roma, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte