Sentenza n. 99/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/07/1966 · relatore Giuseppe Chiarelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 ottobre
1952, n. 1859, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1965 dal
Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra la Società
Toscana beni rustici di Elena Galletti e C. e l'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco- laziale, iscritta al n. 95 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 163 del 3 luglio 1965.
Visti gli atti di Costituzione della Società Toscana beni rustici
di Elena Galletti e C., e dell'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale;
udita nell'udienza pubblica del 15 giugno 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Enrico Nelli, per la Società Galletti, e l'avv.
Guido Astuti, per l'Ente Maremma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Società in accomandita semplice Toscana beni rustici di Elena
Galletti e C., con atto di citazione 16 ottobre 1962, conveniva davanti
al Tribunale di Pisa l'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale. Premesso che, in base al D.P.R. 26 ottobre 1952, n.
1859, si era proceduto all'espropriazione nei confronti della
comparente di ettari 620.25.53 con reddito dominicale di lire
53.146,41, si deduceva l'illegittimità costituzionale del detto
decreto per violazione della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841, e
conseguentemente degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto
redatto sulla base del nuovo catasto entrato in vigore, per il Comune
di Monteverdi Marittimo, il 1 settembre 1951. Si chiedeva quindi che,
previa remissione della causa a questa Corte per ottenere la pronuncia
sulla detta questione di legittimità costituzionale, l'Ente fosse
condannato al risarcimento dei danni, da precisare in prosieguo di
giudizio.
L'Ente si costituiva in giudizio, contestando l'illegittimità del
decreto di esproprio e comunque negando l'interesse della società
attrice ad impugnarlo, avendo essa tratto vantaggio e non danno dal
calcolo effettuato dall'Ente. Chiedeva quindi consulenza tecnica, che
veniva disposta dal Tribunale con ordinanza 20 aprile 1963, e
successivamente effettuata.
Il Tribunale, con ordinanza 15 febbraio 1965, disponeva la
trasmissione degli atti a questa Corte. Nell'ordinanza si osserva: la
questione non è manifestamente infondata, avendo lo stesso Ente
riconosciuto che il decreto fu emesso sulla base di dati del catasto
non ancora in vigore il 15 novembre 1949; si soggiunge che il rilievo
che il decreto di esproprio abbia nella sostanza e in concreto
rispettati i limiti della legge delegante attiene al giudizio di
merito, avente ad oggetto il risarcimento dei danni pretesi dalla parte
attrice.
Respinta l'eccezione dell'Ente di irrilevanza della questione di
legittimità costituzionale, l'ordinanza rileva che ai fini del
riconoscimento del danno occorre far riferimento non alla consistenza
della proprietà risultante dal vecchio catasto, ma alla consistenza
effettiva alla data del 15 novembre 1949. All'adozione di tale
criterio non si oppone il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario ad accertare la consistenza effettiva della proprietà a
quella data, esistendo nella specie un accertamento compiuto dalle
competenti Autorità amministrative, per cui al giudice ordinario non
resta che recepirlo ai fini della decisione della controversia. Tale
accertamento, prosegue l'ordinanza, fu compiuto in occasione delle
operazioni del nuovo catasto, in periodo sicuramente coevo al novembre
1949, e non si richiedono quindi nuovi accertamenti. La causa viene
quindi rimessa a questa Corte, non potendo il giudizio essere definito
indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Si è costituita in giudizio la Società Toscana beni rustici di
Elena Galletti e C., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Nelli
e Mario Cassola, con memoria e deduzioni depositate il 4 maggio 1965.
In esse si richiamano i risultati della consulenza tecnica disposta dal
Tribunale e si conclude per l'illegittimità del decreto.
Si è anche costituito l'Ente Maremma, rappresentato e difeso
dall'avvocato Guido Astuti, con deduzioni depositate il 23 luglio 1965.
In esse si afferma l'erroneità dei calcoli eseguiti dal consulente
d'ufficio e si insiste per l'irrilevanza della questione. Le deduzioni
si richiamano quindi alla motivazione dell'ordinanza per sostenere che
l'espressione "consistenza al 15 novembre 1949" debba intendersi con
riferimento alla effettiva e reale situazione dei terreni a quella data
e non con esclusivo riguardo ai dati del vecchio catasto, quando questi
non avevano più alcuna corrispondenza con tale effettiva situazione.
Concludono quindi perché la questione sia dichiarata infondata, o, in
via subordinata, sia dichiarata l'illegittimità del decreto di
esproprio con la formula "in quanto", salve le determinazioni del
giudice a quo rispetto alla decisione del merito.
Nella discussione orale le difese delle parti hanno ribadito le
tesi rispettive. Considerato in diritto :
Il decreto di scorporo di cui trattasi fu emesso con riferimento ai
dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nel Comune di Monteverdi
Marittimo il 15 novembre 1949, ed è pertanto da dichiarare
illegittimo, in conformità alla costante giurisprudenza di questa
Corte.
Si osserva nell'ordinanza di rimessione che, ai fini della
pronuncia sul richiesto risarcimento del danno, si deve aver riguardo
alla proprietà terriera dell'espropriato nella sua effettiva
consistenza alla predetta data 15 novembre 1949, giacché, ove invece
si facesse riferimento a dati del catasto in vigore a tale data ma non
rispecchianti la effettiva realtà qual'era esistente alla data
medesima, non si avrebbe una valutazione dei richiesti danni conforme
ai principi dettati dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, e si
verificherebbe un illecito arricchimento dell'espropriante o
dell'espropriato.
Nell'ordinanza si soggiunge che all'adozione di tale criterio non
si oppone il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, derivante
dall'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e dall'art. 6
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, giacché nella specie non occorre
procedere, da parte del giudice, ad alcun accertamento di competenza
dell'autorità amministrativa, in quanto l'accertamento dell'effettiva
consistenza dei fondi compresi nel Distretto censuario di Volterra
venne eseguito, in occasione della formazione del nuovo catasto, in
periodo sicuramente coevo al novembre 1949.
La Corte rileva che è sua consolidata giurisprudenza (confermata
nelle sentenze nn. 28, 84, 97 e 98 del 1966) che ogni indagine tendente
ad accertare se e in qual misura si sarebbe potuto tener conto dei dati
risultanti dal catasto in vigore al 15 novembre 1949 rientra nei poteri
del giudice a quo, a meno che attenga alla qualità e classe dei
terreni.
Nel caso presente, del compito di procedere a tale indagine è,
pertanto, investito il giudice del merito, nei limiti in cui l'indagine
stessa non implichi le predette valutazioni, di competenza
dell'autorità amministrativa. Rispettando tali limiti, egli potrà
utilizzare i dati accertati e non contestati in occasione della
formazione del nuovo catasto, se ed in quanto essi possano essere
assunti come elementi di fatto, valutabili nei predetti limiti, al fine
di accertare se la consistenza della proprietà risultante dal vecchio
catasto non rispecchiasse la consistenza reale di essa al 15 novembre
1949, e, conseguentemente, per stabilire, esclusa ogni valutazione di
estimo catastale, quale fosse la detta consistenza effettiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1859, in quanto per la formazione
del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto
entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1966:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte