Sentenza n. 99/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1968 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 90/1945
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D. L.
L. 8 marzo 1945, n. 90 (presunzione di liberalità dei trasferimenti
immobiliari a titolo oneroso fra parenti entro il terzo grado),
promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1965 dalla Commissione
provinciale delle imposte dirette ed indirette di Palermo sul ricorso
di Caruso Vincenzo contro l'Ufficio del registro di Monreale, iscritta
al n. 187 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 271 del 29 ottobre 1966.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello
Stato;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione
finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto del 30 ottobre 1961, la signora Caruso Antonina vendette a
Caruso Vincenzo un terreno sito in agro di Monreale; ed, avendo le
parti dichiarato che l'acquirente era nipote della venditrice,
l'Ufficio del registro di Monreale liquidò l'imposta dovuta per gli
atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, a norma dell'art.
5 del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90. Essendo in seguito stato iscritto un
supplemento di imposta, Caruso Vincenzo ha proposto ricorso, avverso il
relativo atto di ingiunzione, alla Commissione provinciale delle
imposte dirette ed indirette di Palermo, la quale, con ordinanza del 17
maggio 1965, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
del sopraindicato art. 5, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata ritenendo
come liberalità le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra
parenti entro il terzo grado - a meno che non si dimostri il contrario
con i mezzi e nelle forme indicate dalla norma stessa - presume una
simulazione compiuta in frode all'erario per sfuggire al pagamento di
una imposta maggiore, e falsa quindi la volontà e le intenzioni dei
contraenti, quali risultano dall'atto pubblico. Per mitigare il rigore
della disposizione, l'Amministrazione finanziaria ha ammesso prove che
non sono strettamente aderenti alla lettera della legge, con
conseguente disparità di trattamento in caso di parità di capacità
contributiva. Consegue la violazione degli artt. 3 e 53 della
Costituzione, in quanto, per identici rapporti giuridici, i
contribuenti vengono colpiti in maniera diversa, secondo la convenienza
del fisco, le particolari condizioni in cui sorge il rapporto giuridico
e la possibilità di prova a disposizione del contribuente stesso.
L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 29 ottobre 1966. Nel
presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri e si è costituita l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
L'Avvocatura generale dello Stato osserva che le parti possono
vincere la presunzione in argomento, attraverso la dimostrazione della
provenienza del prezzo, in base a documenti aventi data certa ai sensi
del Codice civile, fornendo la prova che la somma è stata realmente
impiegata come prezzo di acquisto. Una volta acquisita tale prova, la
finanza si rimette a quanto convenuto fra le parti contraenti, e
risultante dall'atto. Poiché la norma ha per oggetto tutti gli atti di
compravendita stipulati tra parenti entro il terzo grado, e si rivolge
a tutti i cittadini, che pongono in essere gli atti anzidetti e si
trovino nel previsto rapporto di parentela, non può dirsi in contrasto
col principio di eguaglianza. Né essa crea disparità di trattamento
per quanto riguarda le prove richieste per dimostrare che il prezzo è
stato pagato, perché indica i limiti entro i quali tale prova deve
essere fornita, senza lasciare all'Amministrazione alcun margine di
discrezionalità. Contrasto non vi è neppure con l'art. 53 della
Costituzione, perché dalla diversità del negozio giuridico
(compravendita o donazione) e dalla conseguente imposizione fiscale non
può derivare una diversa valutazione circa la capacità contributiva
del soggetto.
A ben considerare l'art. 5 attua in pieno la parità fiscale fra
coloro che, ponendo in essere un atto di donazione, pagano le imposte
proprie di tale atto, e coloro che, pur donando, ma simulando un
contratto di compravendita, verrebbero a pagare la minore imposta
dovuta per gli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso. Considerato in diritto :
Secondo l'ordinanza di rimessione, la presunzione che gli atti
stipulati fra parenti entro il terzo grado per il trasferimento a
titolo oneroso di beni immobili siano invece atti di liberalità quando
l'acquirente non fornisca la prova della provenienza della somma
corrisposta come prezzo della compravendita, importerebbe un
trattamento differenziato a seconda delle possibilità o meno di
fornire detta prova, pur riferendosi a rapporti giuridici identici. La
norma dell'art. 5 del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90, che tale presunzione
dispone, violerebbe quindi il principio di eguaglianza e quello di
capacità contributiva, garantiti dagli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
La questione non è fondata.
La norma impugnata consente alla Amministrazione finanziaria di
accertare, ai fini fiscali, ed indipendentemente dalle dichiarazioni
delle parti risultanti dall'atto pubblico, il vero contenuto del
negozio giuridico e la sussistenza della effettiva volontà delle parti
di stipulare un atto di trasferimento a titolo oneroso piuttosto che a
titolo gratuito. Ritenendo che per tutti gli atti delle parti
qualificati come atti di compravendita sussistano eguali rapporti
giuridici, l'ordinanza non considera che esistono pur atti, nei quali
la effettiva volontà delle parti contraenti è difforme da quella
manifestata nell'atto pubblico, e non considera che il vero scopo della
norma impugnata è quello di consentire la indagine se sussista tale
difformità, dalla quale deriva la diversità del trattamento
tributario.
Due elementi sono posti a fondamento della presunzione in esame: da
un lato il fatto normale, di comune esperienza, che fra parenti di un
certo grado, discrezionalmente valutato dal legislatore, gli immobili
vengono trasferiti a titolo gratuito; e dall'altro la notevole
differenza della imposizione fiscale a seconda che si tratti di atti di
donazione oppure di compravendita, sicché le parti possono essere
facilmente indotte a simulare un atto di contenuto diverso, allo scopo
di pagare una imposta minore. Di fronte alla difficoltà per il fisco
di provare che le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da
quello apparente, la presunzione legale giova ad evitare che,
attraverso un facile espediente, gli interessati si sottraggono al
pagamento della particolare imposta di registro dovuta per i
trasferimenti a titolo gratuito dei beni immobili.
Sulla legittimità costituzionale delle norme che stabiliscono
delle presunzioni in materia fiscale, questa Corte ha già avuto
occasione di pronunciarsi in altri casi, affermando che rappresentano
"una verità giuridica avente come substrato fatti reali di difficile
accertamento", e che, "nei casi in cui la legge ancora ad un sistema di
prove legali la determinazione della esistenza del presupposto della
obbligazione tributaria e della sua entità, non viola il principio
della capacità contributiva del singolo obbligato".
Corretto appare anche il sistema adottato dal legislatore, il
quale, creando una presunzione iuris tantum, accorda alle parti la
possibilità di dare la prova contraria e determina entro limiti
precisi ed obbiettivi - discrezionalmente e non irrazionalmente
valutati -, i mezzi idonei allo scopo: dimostrazione del pagamento del
prezzo (prezzo che è uno degli elementi essenziali della
compravendita, senza del quale il contratto non è più a titolo
oneroso) e prova della provenienza della somma pagata e della
disponibilità di essa da parte dell'acquirente, risultante da atti
aventi data certa a sensi del Codice civile.
La norma risponde ad innegabili esigenze fiscali e vale altresì -
siccome bene osserva l'Avvocatura generale dello Stato - a evitare che,
attraverso l'elusione dell'imposta - nel caso di donazioni di beni
immobili fra parenti - si determinino disparità di trattamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90 (presunzione di liberalità
dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso fra parenti entro il
terzo grado), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione con ordinanza del 17 maggio 1965 della Commissione
provinciale delle imposte dirette ed indirette di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte