Sentenza n. 99/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1973 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 27 del
codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 aprile 1971 dalla Corte suprema di
cassazione - sezione III civile - nel procedimento civile vertente tra
Federici Gabriele e Corradetti Carolina, vedova Marchei, iscritta al n.
331 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;
2) ordinanza emessa il 9 luglio 1971 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra gli eredi di Cosentino Giuseppe e
Caputo Vittorio, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17
novembre 1971;
3) ordinanza emessa il 13 gennaio 1972 dalla Corte di appello di
Catania nel procedimento civile vertente tra Ferrari Paolo ed Agostino
e Di Francesco Nunziato ed altro, iscritta al n. 106 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 122 del 10 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In un procedimento civile - pendente innanzi alla Corte di
cassazione, a seguito del ricorso proposto da Gabriele Federici avverso
la sentenza di secondo grado, che ne aveva confermato la condanna,
quale responsabile civile della morte di Enrico Marchei (in quanto
proprietario del mezzo investitore, il conducente del quale, Tonino
Testardi, era stato appunto, condannato, per omicidio colposo con
sentenza penale irrevocabile) - la Corte di cassazione, con ordinanza
27 aprile 1971, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità dell'art. 27 del codice di procedura penale,
in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Nella motivazione del provvedimento di rinvio, espressamente si
richiama la sentenza n. 55 del 1971 di questa Corte - dichiarativa
dell'illegittimità dell'art. 28 del codice di procedura penale "nella
parte in cui dispone che, nel giudizio civile o amministrativo,
l'accertamento dei fatti materiali, oggetto di giudizio penale, sia
vincolante anche nei confronti di coloro che vi rimasero estranei
perché non posti in condizione di intervenire" - e, conseguentemente,
si osserva che, in realtà, "considerazioni identiche (a quelle che,
nella detta sentenza, sorreggono l'affermazione di contrasto dell'art.
28 del codice di procedura penale con l'art. 24 della Costituzione)
potrebbero prospettarsi per l'art. 27 del codice di procedura penale,
giacché, in base a tale norma, la sentenza di condanna ha autorità di
cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità
e alla responsabilità del condannato, anche nei confronti del
responsabile civile, quantunque questi non sia stato citato, come non
lo fu il Federici, nel procedimento penale, ad istanza della parte
civile.
Il medesimo dubbio di legittimità dell'art. 27 del codice di
procedura penale è stato sollevato anche dal tribunale di Napoli, con
ordinanza 8 giugno 1971, nel procedimento instaurato dagli eredi di
Giuseppe Cosentino contro Vittorio Caputo (proprietario dell'auto, alla
cui guida Angelo Caputo aveva investito ed ucciso il Cosentino, venendo
per questo condannato, per omicidio colposo, con sentenza penale
irrevocabile); nonché dalla Corte di appello di Catania, con ordinanza
resa, il 13 gennaio 1972, nel procedimento civile Vertente tra Paolo e
Agostino Ferrari e Nunziato Di Francesco.
Tutte le ordinanze indicate sono state ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate.
Nessuna delle parti si è costituita in questa sede, né ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze indicate in epigrafe sottopongono all'esame di
questa Corte la questione se contrasti con l'art. 24 della Costituzione
l'art. 27 del codice di procedura penale nella parte in cui consente
che l'efficacia del giudicato penale, quanto alla sussistenza del
fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato, nel
giudizio civile per risarcimento del danno, operi anche nei confronti
del responsabile civile rimasto estraneo al giudizio penale.
I giudizi, in quanto sollevano una medesima questione, possono
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Questa Corte, con sentenza n. 55 del 1971, ha già dichiarato
la illegittimità dell'art. 28 del codice di procedura penale nella
parte in cui dispone che nel giudizio Civile o amministrativo
l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio
penale sia vincolante nei confronti di coloro che rimasero ad esso
estranei perché non posti in condizione di intervenirvi.
Nella pronuncia si è richiamato il principio, costantemente
riconosciuto nella giurisprudenza della Corte, che per la esigenza di
pienezza e di effettività del diritto di difesa garantito dall'art. 24
della Costituzione è necessario che sia assicurata la instaurazione di
un contraddittorio tra le parti. E si è rilevato che il contrasto con
tale principio della efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti
materiali di cui alla predetta norma dell'art. 28 nei confronti di
terzi rimasti estranei al giudizio penale, per impossibilità giuridica
(in quanto non legittimati) o di fatto (perché non posti in condizione
di intervenirvi) di partecipare al giudizio penale, non può
giustificarsi con l'invocare la esigenza di economia processuale né
quella di evitare contraddizioni meramente logiche fra giudicati
diversi.
Le stesse ragioni valgono a dimostrare la fondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.p., nella
parte denunciata.
È vero che nel giudizio penale spettano al responsabile civile i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato (art. 123 c.p.p.), per
ciò che concerne non solo l'accertamento se egli debba rispondere del
danno cagionato dal reato, ma anche la responsabilità dell'imputato
(cfr., per l'impugnazione, articolo 203, ultimo comma), ma la sua
partecipazione al giudizio non può aversi se non a seguito di
citazione ad istanza della parte civile o mediante intervento
volontario dello stesso responsabile civile, il che presuppone in ogni
caso che vi sia stata costituzione di parte civile (art. 112).
In difetto di tale costituzione, anche l'innovazione normativa
prevista dall'art. 8 della legge 5 novembre 1969, n. 932, concernente
l'avviso di procedimento, resta inoperante nei confronti del
responsabile civile.
Va poi considerato, pur nell'ipotesi di costituzione di parte
civile, che può verificarsi che il responsabile civile non sia stato
posto in condizione di partecipare al giudizio, o per omissione
dell'avviso predetto, ovvero, se chiamato dalla stessa parte civile,
per nullità della citazione o della notificazione: nel qual caso,
restando salvo l'esercizio davanti al giudice civile dell'azione di
danni contro il responsabile civile (art. 111, comma terzo), questi non
potrebbe, a norma dell'art. 27, porre in discussione la sussistenza del
fatto, la sua illiceità, e la responsabilità del condannato, con
evidente violazione del diritto di difesa.
Lo stesso è a dire per le ipotesi in cui il responsabile civile
sia stato messo fuori causa a istanza del pubblico ministero o
dell'imputato, a norma degli artt. 116 e seguenti, ovvero di ufficio
dal giudice (art. 120).
In tutte le dette ipotesi in cui il responsabile civile non è
stato in condizione di intervenire nel giudizio penale o di
parteciparvi compiutamente per le cause predette, la estensione nei
suoi confronti del vincolo di cui all'art. 27 c.p.p. importa violazione
dell'art. 24 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27 del codice
di procedura penale, nella parte in cui dispone che nel giudizio civile
o amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa
giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e
alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato
conceduto il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile
civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in
condizione di parteciparvi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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