Sentenza n. 99/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/04/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 17r.d.l. 1404/1934
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del r.d.l.
20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per
i minorenni), e dell'art. 304 del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 12 marzo 1973 dal tribunale di Teramo nel
procedimento penale a carico di Esposito Antonio ed altri, iscritta al
n. 261 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di procedimento penale a carico di Esposito Antonio
e altri (imputati di reati di cui agli artt. 633 e 340 cod. pen.) il
tribunale di Teramo, rilevato che non era stato a suo tempo inviato al
genitore esercente la patria potestà su uno degli imputati l'avviso di
procedimento preveduto dall'allora vigente testo dell'art. 304 c.p.p.,
come modificato dall'art. 8 legge 6 dicembre 1969, n. 932 (ed ora
sostituito dall'articolo 3 legge 15 dicembre 1972, n. 773) ha
sollevato, con ordinanza 12 marzo 1973, in riferimento all'art. 24,
comma secondo, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (recante
norm sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i
minorenni), e dell'art. 304 del codice di procedura penale.
L'ordinanza è stata comunicata, notificata e pubblicata ma non vi
è stata costituzione di parte o intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 304 del codice di
procedura penale e l'art. 17 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404
(recante norme sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i
minorenni), contrastino con l'art. 24, comma secondo, della
Costituzione, che garantisce l'inviolabilità del diritto di difesa in
ogni stato e grado del procedimento, nella parte in cui non prevedono
la notifica dell'avviso di procedimento (ora comunicazione giudiziaria:
art. 3 legge 15 dicembre 1972, n. 773) all'esercente la patria
potestà o la tutela sull'imputato minore degli anni 18.
Nell'ordinanza si assume che, al fine di evitare ogni pregiudizio
alla difesa dell'imputato minorenne, sarebbe necessario porre
l'esercente la patria potestà o la tutela in grado di conoscere, fin
dall'inizio, l'esistenza del procedimento a carico del medesimo. Ma
tale esigenza non sarebbe rispettata né dall'art. 17 del regio decreto
sopra menzionato, che si limita a prescrivere la notifica per
conoscenza all'esercente la patria potestà o tutela sul minore del
solo decreto di citazione a giudizio, senza nulla disporre per la
precedente fase istruttoria; né dall'art. 304 c.p.p., che non
sembrerebbe includere, tra i soggetti ai quali va notificato l'avviso
di procedimento (ora comunicazione giudiziaria), l'esercente la patria
potestà o la tutela.
La questione è fondata, sia pur solo con riferimento all'art. 304
del codice di procedura penale. Per vero l'art. 17 del già menzionato
r.d.l. n. 1404 del 1934 riguarda non la istruttoria ma la fase del
giudizio ed in relazione ad essa prevede esplicitamente che copia del
decreto di citazione sia notificata per conoscenza all'esercente la
patria potestà o tutela. Esso sfugge, pertanto, alle censure mosse dal
giudice a quo.
A diversa conclusione deve invece giungersi, come si è già
accennato, per ciò che concerne l'art. 304 del codice di procedura
penale.
2. - A tale proposito va considerato che la peculiare natura del
processo penale e degli interessi in esso coinvolti richiede la
possibilità della diretta e personale partecipazione dell'imputato.
Acquista così rilievo, accanto alla difesa tecnica, cui attende il
difensore, l'autodifesa, che ha riguardo a quel complesso di attività
mediante le quali l'imputato è posto in grado di influire sullo
sviluppo dialettico del processo e di contribuire così, attivamente,
ad una più sicura ricerca della verità materiale (sent. n. 186 del
1973).
L'uno e l'altro aspetto del diritto di difesa trovano puntuale
riscontro nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione che, come
questa Corte ha di recente ribadito, tutela l'autodifesa, non meno
della difesa tecnica, quale diritto primario dell'imputato, immanente a
tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio,
sino al momento di chiusura del dibattimento, in cui l'imputato deve
avere per ultimo la parola (sent. n. 205 del 1971).
3. - Non può negarsi, peraltro, che il minore degli anni diciotto
nell'id quod plerumque accidit non possa considerarsi pienamente idoneo
a prendere coscienza e a valutare l'importanza e la gravità degli atti
e delle conseguenze di carattere morale e materiale del processo
penale, al fine di adeguare ad esse il proprio comportamento
processuale.
L'assistenza del solo difensore non sarebbe sufficiente a tale fine
poiché la valutazione, la ricerca e l'allegazione di elementi di fatto
o di mezzi di prova a favore dell'imputato rientrano assai spesso nelle
esclusive disponibilità di questo ultimo.
4. - Questa esigenza, del resto, è stata avvertita dallo stesso
legislatore che con il già menzionato art. 17 r.d.l. 20 luglio 1934,
n. 1404, ha imposto, come mezzo al fine, la notifica al genitore o al
tutore del decreto di citazione a giudizio del minore degli anni
diciotto. Questa norma (valevole, oltre che per il processo davanti al
tribunale dei minorenni anche per quello instaurato contro coimputati
minori in sede ordinaria) non è diretta soltanto ad assicurare la
presenza al dibattimento del minore, ma, secondo quanto ormai
comunemente si ritiene in dottrina e in giurisprudenza, mira altresì a
garantire all'imputato una forma di assistenza diversa ed ulteriore
rispetto a quella prestata dal difensore che non può mai surrogare
quell'assistenza piena, anche da un punto di vista morale, che in
ordine allo svolgimento della propria difesa, il minore può ricevere
soltanto dall'esercente la patria potestà o la tutela. Onde la mancata
notifica è causa di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art.
185, n. 3, del codice di procedura penale.
Detta norma si limita però a disporre per il giudizio
dibattimentale. Per le fasi anteriori manca una corrispondente
disposizione la quale prescriva di portare a conoscenza dell'esercente
la patria potestà o la tutela l'esistenza di un procedimento penale a
carico del minore degli anni diciotto. Non ha provveduto a tanto
nemmeno l'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, che, nel
modificare il contenuto dell'articolo 304 c.p.p, non ha menzionato tra
i soggetti cui va rivolta la comunicazione giudiziaria anche
l'esercente la patria potestà o tutela sul minore. Sicché può
verificarsi, ed in fatto si verifica, che un procedimento penale sia
iniziato e condotto a carico di un minore senza che la sua famiglia ne
sia informata.
5. - Tale carenza non può non apparire in contrasto con l'art.
24, secondo comma, della Costituzione che, come si è visto, non si
limita ad assicurare l'assistenza tecnico-processuale del difensore ma
riconosce l'autodifesa come diritto primario dell'imputato, inerente a
tutto l'iter processuale dalla fase istruttoria a quella del giudizio.
Basti considerare che la comunicazione giudiziaria ha proprio lo
scopo di rendere edotta la persona indiziata di un reato dell'inizio
della procedura a suo carico, in modo da consentirle di predisporre
tempestivamente la sua difesa nella fase più delicata del processo,
quella in cui viene impostata l'accusa e vengono raccolte le prime
prove. Né va dimenticato, che il diritto di difesa, nel duplice
aspetto che sopra è stato sottolineato, è in primo luogo garanzia di
contraddittorio. Il che è quanto dire che esso può dirsi assicurato
solo nella misura in cui si dia all'interessato la possibilità di
partecipare ad un'effettiva dialettica processuale (sent. n. 190 del
1970); possibilità che, per quanto si è detto, nel caso di specie
considerato non è pienamente realizzabile senza l'intervento, oltre
che del difensore dell'esercente la patria potestà o la tutela.
6. - Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
304 c.p.p. nella parte in cui non prevede che la comunicazione
giudiziaria, nei casi di procedimento penale a carico di imputato
minore degli anni diciotto sia inviata anche all'esercente la patria
potestà o tutela su di lui.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale - dell'art. 304 del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la
comunicazione giudiziaria, nei casi di procedimento penale a carico di
imputato minorenne, sia inviata anche all'esercente la patria potestà
o la tutela su di lui;
dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17
del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (recante norme sull'istituzione e
funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata dal tribunale
di Teramo con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte