Sentenza n. 99/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/08/1979 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 283/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5,
lett. F, e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge
26 febbraio 1963, n. 441 (disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1974 dal Pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Berardi Caterina ed altro, iscritta al
n. 82 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975;
2) ordinanze emesse il 3 e 12 novembre 1977 dal Pretore di Padova
nei procedimenti penali a carico di Luni Angelo, Nalon Vero, Omeri
Renzo, iscritte ai nn.92, 93, 94 del registro ordinanze 1978 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 19
aprile 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Pretore di Roma, con ordinanza in data 19 dicembre 1974, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con
l'art. 3 Cost., degli artt. 5 lett. f e 6 legge 30 aprile 1962, n.
283, modificati con legge 26 febbraio 1963, n.441, laddove queste norme
puniscono con arresto e ammenda la omessa indicazione a carattere
chiaro e ben leggibile, della colorazione di sostanze alimentari.
Nella specie gli imputati erano accusati in base alle norme
sopraindicate, per non aver indicato la colorazione artificiale di
paste fresche che essi avevano preparato con l'impiego di un colorante
consentito.
Il giudice a quo, ritenendo applicabili le pene previste dal citato
art. 6 (ammenda ed arresto cumulativamente applicati), ha rilevato che
tale trattamento sarebbe più grave di quello previsto per l'ipotesi di
impiego di un colore non autorizzato in un alimento di cui sia
consentita in genere la colorazione (ammenda, ai sensi dell'art. 10,
terzo comma, della legge n. 283/62, modificato dalla legge n. 441/63).
Ciò comporterebbe il superamento del limite della razionalità, nella
pur discrezionale previsione dei trattamenti sanzionatori, con
conseguente lesione del principio d'uguaglianza.
Le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Nel giudizio avanti la Corte costituzionale è intervenuta
l'Avvocatura dello Stato, osservando che "la disparità rilevata dal
pretore di Roma fra il disposto degli artt. 5 lett. f) e 10 ultimo
comma della legge 283/1962 è solo apparente in quanto la previsione
dell'art. 10 ultimo comma per quanto riguarda le sostanze alimentari è
già contenuta nell'art. 5 lett. f). Infatti, tali articoli, per la
parte che interessa, stabiliscono, rispettivamente: "Chiunque produce,
vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari..., colorate
con colori non autorizzati, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a
lire 5.000.000" (art. 10 u. c.) e "È vietato impiegare nella
preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o
somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire
per il consumo sostanze alimentari... f) colorate artificialmente
quando la colorazione non sia autorizzata o, nel caso che sia
autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza
l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione
stessa".
Da quanto predetto, in virtù del principio di specialità di cui
all'art. 15 cod. pen., nel caso in esame, è il disposto dell'art. 5
lett. f), le cui pene sono previste nell'art. 6, che si applica e non
quello dell'art. 10 ultimo comma, che, per evidente errore di tecnica
legislativa, prevede una pena edittale diversa da quella già prevista,
in misura più grave, dall'art. 5 lett. f) e art. 6.
2. - Un diverso profilo di contrasto con il principio di
uguaglianza, in relazione agli stessi artt. 5, lett. f), e 6 della
legge n. 283/62, è stato prospettato dal Pretore di Padova con tre
ordinanze di identico contenuto, emesse il 3 e il 12 novembre 1977, in
procedimenti penali a carico di persone imputate per avere omesso la
indicazione dell'impiego di coloranti autorizzati.
Osserva il Pretore che, in forza delle norme in questione, sono
puniti con la stessa pena il fatto grave dell'impiego di coloranti non
autorizzati, che mette in pericolo la salute pubblica (l'autorizzazione
è negata infatti ai coloranti nocivi), bene fondamentale della
collettività, e l'omissione della formalità di indicazione dei
coloranti consentiti, nonché il mancato rispetto delle norme
regolamentari per l'impiego dei coloranti consentiti. E tanto maggiore
appare l'ingiustizia del medesimo trattamento sanzionatorio, se si
considera che tutte le altre fattispecie previste dall'art. 5 della
legge citata (punite dall'art. 6) consistono in comportamenti che
mettono in pericolo la salute pubblica. Inoltre, se per l'omessa
osservanza delle norme sulle modalità di impiego, essendo almeno
potenzialmente lesiva della salute pubblica, potrebbe in qualche modo
giustificarsi il severo trattamento sanzionatorio, esso appare del
tutto sproporzionato per l'omessa indicazione dei coloranti consentiti.
Vi sarebbe inoltre, secondo il giudice a quo, un'ulteriore
ingiustificata disparità di trattamento, rispetto alle violazioni del
regolamento generale d'esecuzione della legge n. 283/62 e dei vari
regolamenti speciali, punite con l'ammenda fino a lire 500.000 in base
all'art. 17 della legge citata. Ma poiché la violazione delle norme
che riguardano l'impiego dei coloranti autorizzati e l'indicazione
dell'impiego stesso sono sanzionate direttamente dall'art. 6 quarto
comma, le violazioni al d.m. 22 dicembre 1967 in materia di impiego di
coloranti sono punite dal citato art. 6 quarto comma e non dall'art.
17.
Orbene, vi sarebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra
i destinatari delle norme del citato regolamento, che ove violino dette
norme sono soggetti alla sanzione dell'art. 6 quarto comma; e i
destinatari delle norme degli altri regolamenti, soggetti alla più
mite sanzione dell'art. 17.
L'Avvocatura dello Stato è intervenuta chiedendo il rigetto della
questione di costituzionalità, pur concordando col giudice a quo sul
punto che le norme denunciate puniscono con la stessa pena edittale
violazioni più gravi e violazioni meno gravi rispetto al bene
protetto.
Non si può trascurare, infatti, che anche le norme contenenti
prescrizioni formali sono preordinate alla tutela della salute pubblica
in quanto consentono il controllo da parte dei consumatori sull'uso di
sostanze non autorizzate e sono dirette, rispetto ai divieti
sostanziali, a prevenire anche situazioni di pericolo.
La diversa gravità dei fatti considerati, d'altra parte, potrà
essere opportunamente valutata dal giudice nell'ambito della erogazione
della pena, all'interno dei limiti edittali. Considerato in diritto :
1. - Il Pretore di Roma, con ordinanza in data 19 dicembre 1974 e
il Pretore di Padova, con tre ordinanze di identico contenuto in data 3
e 12 novembre 1977, sollevano, pur sotto profili diversi, questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 5 lettera f) e 6 della legge 30
aprile 1962 n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963 n. 441, per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
I quattro giudizi vanno, quindi, riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Per una corretta valutazione delle censure mosse dai giudici a
quibus, giova riprodurre il testo delle disposizioni di legge
denunziate, nonché di quelle la cui comparazione sorregge il dubbio di
costituzionalità in relazione all'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
a) l'art. 5 lettera f) della legge 283 del 1962, fa divieto di
"impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere
per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o
comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
...f) colorate artificialmente, quando la colorazione artificiale non
sia autorizzata o, nel caso sia autorizzata, senza la osservanza delle
norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben
leggibili della colorazione stessa.
Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme
speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata
mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri
colori naturali consentiti";
b) l'art. 6 della legge 283 del 1962, sostituito dall'art. 4 della
legge 26 febbraio 1963 n. 441, al quarto comma, recita:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori
alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono
puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a
lire 20.000.000".
c) l'art. 10, terzo comma della medesima legge 283/ 1962,
modificata dalla legge 441/63, stabilisce: "Chiunque produce vende o
comunque mette in commercio sostanze alimentari... colorate con colori
non autorizzati è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire
5.000.000".
d) l'art. 17 della medesima legge 283/1962 dispone:
"I contravventori delle disposizioni contenute nel regolamento
generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti
generali sono puniti con l'ammenda fino a lire 500.000".
3. - Nell'interpretazione giurisprudenziale, presupposta anche
dalle ordinanze di rimessione, l'art. 5 prevede come reato, nei casi di
colorazione artificiale consentita, due distinte ipotesi: l'una
consiste nell'inosservanza delle norme prescritte, e l'altra
nell'omessa indicazione, a caratteri chiari e ben leggibili, della
colorazione stessa. Quest'omissione è dunque già di per sé
sufficiente a integrare il reato previsto dalla norma in esame. È
stato inoltre chiarito che - ove la colorazione artificiale sia stata
indicata, ma non con la formula "colorato con..." tassativamente
prevista dal d.m. 22 dicembre 1967, art. 3 - la sanzione applicabile è
quella di cui all'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
4. - La questione di costituzionalità degli artt. 5 lettera f) e 6
della legge 283/1962 e successive modificazioni, viene sollevata:
- dal Pretore di Roma, perché il fatto di chi colora sostanze
alimentari colorabili, usando un colorante autorizzato, ma senza la
prescritta indicazione (art. 5 lettera f) seconda ipotesi, seconda
parte) sarebbe punito più severamente (con l'arresto e con l'ammenda,
art. 6) del fatto di chi colora sostanze alimentari colorabili
impiegando un colorante non autorizzato (sola ammenda, art. 6);
- dal Pretore di Padova (che conosce l'ordinanza di rimessione del
Pretore di Roma e si astiene, perciò, dal riproporne il profilo)
perché:
- l'art. 5 lettera f) prevede due distinte fattispecie punite, ex
art. 6, con la medesima pena edittale; nonostante la loro ben diversa
gravità, consistendo la prima nell'impiego di coloranti non
autorizzati e la seconda nell'omissione della formalità di indicazione
dei coloranti consentiti, nonché nell'inosservanza delle norme
regolamentari per l'impiego dei coloranti consentiti;
- l'art. 6 punisce la violazione delle norme che regolano
l'impiego dei coloranti autorizzati e l'indicazione dell'impiego
stesso, contenute nel d.m. 22 dicembre 1967, più severamente di quanto
l'art. 17 punisce l'inosservanza delle norme del regolamento generale e
dei regolamenti speciali.
La questione, nei termini prospettati, non è fondata.
5. - Anzitutto, l'interpretazione dei disposti della legge 283/1962
presupposta dal Pretore di Roma non può essere condivisa. Tra le
contravvenzioni di cui all'art. 10, terzo comma e quelle previste
dall'art. 5 lettera f) non vi è concorso di norme, ma possibile
concorso di reati. L'impiego di coloranti non autorizzati, infatti,
illecito di per sé, non è concepibile se non in relazione (per quanto
qui interessa) a sostanze alimentari e queste ultime si differenziano a
seconda che ne sia consentita oppure no la colorazione. Perciò, quando
taluna delle contravvenzioni previste dall'art. 5 lettera f) sia
commessa con l'impiego di un colorante non autorizzato, si avrà
concorso materiale di reati con la contravvenzione prevista dall'art.
10, terzo comma.
La comparazione proposta dal Pretore di Roma non è dunque idonea a
configurare una irrazionalità della scelta legislativa e la sollevata
questione di legittimità costituzionale deve dichiararsi infondata.
6. - Il Pretore di Padova, chiamato a giudicare soggetti imputati
della contravvenzione di cui all'art. 5 lettera f) per aver messo in
commercio sostanze alimentari colorabili, colorate con colorante
autorizzato, ma senza l'indicazione del colorante usato, solleva la
stessa questione di costituzionalità sotto due ulteriori e diversi
profili.
Da un lato egli ritiene irrazionale che il fatto di chi colori
sostanze delle quali sia autorizzata la colorazione, impiegando
coloranti autorizzati ma senza osservare la norma prescritta e senza
l'indicazione del colorante usato sia punito (a sensi dell'art. 6) più
gravemente di quello di chi violi ogni altra disposizione del
regolamento generale di esecuzione e dei vari regolamenti in materia.
Dall'altro ravvisa una irrazionale parità di trattamento punitivo tra
la fattispecie già descritta e quella di chi abbia impiegato coloranti
non autorizzati. In quest'ultimo caso è evidente l'errore nella
prospettazione del giudice a quo, posto che la prima parte dell'art. 5
lettera f) fa riferimento alla colorazione di sostanze alimentari delle
quali non è autorizzata la colorazione e non all'uso di coloranti non
autorizzati. Ma anche ricondotta la questione nei suoi termini esatti,
ponendo cioè a confronto il fatto di chi colori con coloranti
autorizzati sostanze delle quali non è autorizzata la colorazione e il
fatto di chi colori sostanze delle quali è autorizzata la colorazione
impiegando coloranti autorizzati ma senza osservare le norme prescritte
o omettendo l'indicazione del colorante usato, non è dato ravvisare
irrazionalità alcuna nell'eguale trattamento sanzionatorio previsto
per le differenti fattispecie.
7. - Le disposizioni della legge n. 283 del 1962 e quelle del d.m.
22 dicembre 1967, e successive modificazioni, concernono "la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande". Le prescrizioni in esse contenute tendono a garantire
la genuinità, il buono stato di conservazione, la pulizia, la
innocuità delle manipolazioni consentite dei prodotti alimentari e
impongono, perciò, l'osservanza di regole, ritenute generalmente
valide, alla stregua dell'esperienza e delle conoscenze
tecnico-scientifiche acquisite, al fine di scongiurare ogni pericolo
per la salute. Nello stesso tempo, le norme in esame vogliono
consentire agli organi di vigilanza, ma anche ai consumatori, di
conoscere immediatamente e facilmente, se le sostanze alimentari sono
state oggetto di manipolazioni, ad esempio, con l'impiego di coloranti,
e di quali, per una scelta consapevole, anche in relazione alle
condizioni soggettive del singolo consumatore.
Basta leggere l'elenco delle sostanze coloranti autorizzate, (Sez.
A/I) allegato al regolamento emanato con d.m. 22 dicembre 1967 (in G.U.
n. 28 del 1 febbraio 1968), le prescrizioni sulle caratteristiche
fisico-chimiche e sui requisiti generali e specifici di purezza che
tali coloranti devono possedere (Sez. A/II e A/III) l'indicazione dei
diluenti (Sez. A/IV) per rendersi conto della delicatezza dei processi
chimici che attraverso l'addizione dei coloranti vengono o possono
essere determinati nelle sostanze alimentari; basta ancora por mente
alla rapidità con cui nuove cognizioni scientifiche vengono ad
aggiungersi alle precedenti, talvolta anche in modi radicalmente
confliggenti, per riconoscere la opinabilità di qualsiasi valutazione
comparativa, in termini di gravità, tra le diverse fattispecie di
reato previste dalla legge 283/1962, in particolare quelle ivi definite
all'art. 5 lettera f).
8. - Vero è che le contravvenzioni delle quali si tratta,
costituiscono altrettanti reati formali, di pericolo presunto, essendo
oggetto specifico della tutela penale la salute pubblica. Esse
rappresentano una prima linea di difesa, superata la quale possono
configurarsi (in presenza di un pericolo concreto) le ipotesi di reato
previste, a tutela del medesimo bene, dal codice penale (artt.
440,442,444,452, secondo comma, ma anche 516 cod. pen.). Non è perciò
irrazionale attribuire un analogo potenziale pericoloso a condotte che,
pur nella loro diversità, sono ugualmente idonee ad indebolire taluno
dei presidii avanzati posti dal legislatore a difesa della salute
pubblica.
Ancora di recente (con sent. n. 26 del 1979) questa Corte, in
armonia con le proprie precedenti decisioni sull'argomento, ha ribadito
che "la configurazione della fattispecie criminosa e la valutazione
della congruenza fra i reati e le pene appartengono alla politica
legislativa: salvo, però, il sindacato giurisdizionale sugli arbitri
del legislatore, cioè sulle sperequazioni che assumano una tale
gravità da risultare radicalmente ingiustificate".
Questo non è certamente, per le ragioni indicate, il caso delle
norme censurate, mentre la naturale diversa gravità dei fatti sui
quali il giudice è chiamato a pronunciarsi, ben può essere
apprezzata, attraverso una irrogazione differenziata della pena, entro
i margini di discrezionalità consentiti al giudice medesimo.
Ai fini del presente giudizio, e con riferimento alle disposizioni
di legge denunziate, alla stregua dell'invocato parametro, è
sufficiente il rilievo che né l'uguale pena edittale comminata per
differenti fatti di reato, né le eventuali disarmonie tra la, ritenuta
ed opinabile, gravità comparativa di diverse figure d'illecito e la
qualità e misura delle pene previste, appaiono tali da concretare
quella oggettiva irragionevolezza delle norme considerate che sola
potrebbe dar luogo ad una affermazione di incostituzionalità per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 5, lettera f), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283
(modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441), con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte