Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1981 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 del

codice penale (cumulo giuridico delle pene), promosso con ordinanza

emessa l'11 maggio 1978 dal Pretore di Mistretta, nel procedimento

penale a carico di Amato Vincenzo ed altri, iscritta al n. 460 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3 del 1979.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, con

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 81 del codice penale, nel testo risultante

dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella

legge 7 giugno 1974, n. 220, nella parte in cui detta norma non

consente di estendere, nel caso di delitti e contravvenzioni ascritti

al medesimo imputato, la disciplina del cumulo giuridico neppure alle

ipotesi in cui siano previste pene entrambe detentive o entrambe

pecuniarie;

Considerato che la questione sollevata con l'ordinanza stessa è

identica a quelle che questa Corte ebbe a dichiarare non fondate con

la sentenza n. 34 del 1977 e successivamente manifestamente infondate

con l'ordinanza n. 54 del 1978;

che in ispecie la stessa ipotesi formante oggetto della questione

oggi sottoposta all'esame della Corte, e cioè quella di un delitto e

di una contravvenzione ascritti al medesimo imputato ed entrambi

puniti con pena detentiva, fu già esaminata e dichiarata infondata

con la citata sentenza n. 34 del 1 977;

che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi, né

sono addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria

giurisprudenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 81 del codice penale (nel nuovo testo

risultante dall'art. 8 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99,

convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte