Sentenza n. 99/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11d.P.R. 643/1972
- art. 1d.P.R. 643/1972
- art. 18d.P.R. 643/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma
3, in relaz. all'art. 11, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili) promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1975 dalla
Commissione tributaria di 1 grado di Biella sul ricorso proposto da
Pagliardi Angioletta ed altra, iscritta al n. 6 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del
10 marzo 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore
Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto pubblico del 3 luglio 1973, Pagliardi Angioletta e
Alessandrina vendevano ad Angeleri Giacomo alcuni immobili, loro
pervenuti per successione a causa di morte denunciata a Biella il 19
dicembre 1972.
Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili (Invim), dovuta ai sensi dell'art. 4, n. 1, d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643, le venditrici dichiaravano i valori iniziale e finale di
pari importo e, per conseguenza, nulla corrispondevano per la detta
imposta al momento della registrazione della vendita.
In sede di accertamento dei valori, l'ufficio riteneva congruo il
valore finale, ma riduceva il valore iniziale.
Le venditrici aderivano a questa determinazione in data 4 luglio
1974 e provvedevano contestualmente al pagamento del tributo.
Il giorno successivo, però, esse impugnavano l'accertamento,
deducendo l'illogicità della legge sopra citata e lamentando che il
valore iniziale del bene venduto non fosse stato maggiorato con
l'aggiunta della somma da loro pagata per imposta di successione.
L'adita Commissione tributaria di primo grado di Biella, con
ordinanza del 10 novembre 1975, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, terzo comma, d.P.R. n. 643 del 1972, in
relazione al precedente art. 11, primo comma, "laddove dispone per i
trasferimenti discendenti da atti inter vivos un trattamento diverso e
deteriore rispetto a quello previsto per i trasferimenti mortis causa,
in quanto mentre per i primi le spese di cui all'art. 11, se già non
esposte nella dichiarazione prevista nel primo comma, debbono, a pena
di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della
registrazione dell'atto, per i secondi, mortis causa, la denuncia può
essere fatta sino alla scadenza del termine stabilito ai fini della
deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria".
La differenza di trattamento sembrava contrastare con l'art. 53,
primo comma, della costituzione.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella G.U. n. 65 del 10 marzo 1976.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, sostenendo
in via preliminare l'inammissibilità della questione per irrilevanza
nel giudizio a quo, specialmente perché le venditrici hanno acquistato
il bene per successione a causa di morte e perciò, ai fini della
denuncia delle spese per la maggiorazione del valore iniziale,
avrebbero potuto fruire del più lungo termine stabilito dal denunciato
art. 18, 3 comma, d.P.R. n. 643 del 1972.
Nel merito, l'interveniente rileva che il diverso trattamento,
relativo al termine per la denuncia delle spese effettuate, stabilito
dal citato art. 18 con riferimento agli acquisti tra vivi ed agli
acquisti mortis causa, è giustificato dalla diversità dei termini
previsti per la corresponsione dell'imposta di registro(acquisti tra
vivi) e dell'imposta di successione (acquisti a causa di morte) che si
riflette analogamente sull'Invim. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Commissione tributaria di primo
grado di Biella ha sollevato questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 11,1 comma, e 18, 3 comma, d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, relativo all'imposta sull'incremento di valore
degli immobili, laddove prevede per i trasferimenti inter vivos un
trattamento diverso e deteriore rispetto a quello previsto per i
trasferimenti mortis causa. Precisamente, il giudice a quo ritiene che
la suindicata normativa contrasta con l'art. 53 della Costituzione in
quanto dispone che le spese di acquisto, se già non indicate nella
dichiarazione prevista nel 1 comma del cit. art. 11, debbono, a pena di
decadenza, essere denunciate per gli atti inter vivos al momento della
registrazione; mentre consente per i trasferimenti mortis causa che la
denuncia sia fatta nel maggior termine stabilito per la deduzione delle
passività agli effetti dell'imposta di successione.
2. - La questione è inammissibile per manifesta irrilevanza.
L'ordinanza di rimessione muove del presupposto che oggetto del
giudice a quo sia un acquisto inter vivos e su tale presupposto ritiene
che sia applicabile la disciplina impugnata, per cui la denuncia delle
spese relative deve essere fatta al momento della registrazione
dell'atto.
Ma l'equivoco è evidente.
L'acquisto nella specie è avvenuto non già per atto inter vivos,
bensì per successione materna, la quale è stata denunciata a Biella
il 19 dicembre 1972. Conseguentemente ad esso è riferibile la
previsione normativa del ricordato art. 18 relativamente agli acquisti
mortis causa, secondo il quale le spese di cui al cit. art. 11 possono
essere denunziate nel termine stabilito per la deduzione delle
passività agli effetti dell'imposta successoria (ossia nel termine
previsto dall'art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, 4 comma).
Ciò posto, risulta evidente come la prospettata questione di
legittimità costituzionale non è per nulla rilevante nel giudizio a
quo e pertanto va dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto dagli artt. 11, 1 comma, e 18, 3 comma, d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento all'art. 53 della
Costituzione, sollevata con l'ordinanza in epigrafe della Commissione
tributaria di primo grado di Biella.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte