Sentenza n. 99/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1986 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma
undicesimo, legge regionale del Veneto 26 novembre 1973, n. 25
(Organizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e
trattamento economico del personale regionale), promosso con ordinanza
emessa il 19 aprile 1977 dal TAR per il Veneto sul ricorso proposto da
Piizzi Raffaella contro Regione Veneto, iscritta al n. 544 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24 dell'anno 1979.
Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Tale Piizzi Raffaella, assunta a tempo determinato il 5 giugno
1972 dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento
dei lavoratori dell'industria (INAPLI) con la qualifica di
insegnante-istruttore B, e, in esecuzione dell'art. 2 del d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 10, trasferita alla Regione Veneto, secondo l'elenco
formato dal commissario liquidatore dell'INAPLI - nel quale elenco la
Piizzi risultava tra il personale in servizio a tempo indeterminato -
fu (erroneamente) assunta per tre mesi dalla Giunta regionale del
Veneto e, dichiarata idonea al fine dell'immissione nei ruoli regionali
a seguito di apposita prova, fu inquadrata - ai sensi dell'art. 50,
comma undicesimo, della l. reg. 26 novembre 1973, n. 25 - con la
qualifica di coadiutore. Contro tale provvedimento di inquadramento,
la Piizzi ricorreva di fronte al TAR Veneto, chiedendone l'annullamento
parziale.
2. - Nel corso del giudizio, con ordinanza emessa il 19 aprile 1977
(R.O. 544/1978) il tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha
sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 50, comma undicesimo, della legge regionale
del Veneto 26 novembre 1973, n. 25 (Organizzazione amministrativa della
Regione, stato giuridico e trattamento economico del personale
regionale), in quanto non prevede la qualifica di collaboratore per
l'inquadramento nel ruolo regionale del personale ivi considerato, con
riferimento agli artt. 3, comma primo, 97, comma primo, e 123 della
Costituzione.
Osserva il TAR che, essendo la posizione della ricorrente, al
momento dell'entrata in vigore della l. r. 25/1973, quella determinata
dalla delibera della giunta regionale con cui essa ricorrente era stata
assunta in servizio provvisorio direttamente dalla Regione, e non
essendo stato impugnato tale provvedimento, giustamente l'inquadramento
era stato effettuato ai sensi dei commi decimo e undicesimo dell'art.
50 della l. r. 25/1973.
Secondo il TAR, tuttavia, le modalità di inquadramento previste
dalle ricordate disposizioni sarebbero viziate di illegittimità
costituzionale.
3. - La l. r. 25/1973 prevede otto qualifiche funzionari: l'art.
50 disciplina le modalità di primo inquadramento del personale nelle
previste otto qualifiche. In particolare, per il personale in servizio
al momento dell'entrata in vigore della legge, assunto in servizio
provvisorio direttamente dalla Regione, od avente rapporto contrattuale
per prestazioni professionali con la Regione, viene previsto
l'esperimento di una apposita prova di idoneità (comma decimo) e, dopo
il conseguimento dell'idoneità, l'inquadramento nei ruoli regionali
nelle qualifiche di operatore, applicato, coadiutore e funzionario
(comma undicesimo), con esclusione, quindi, della possibilità di
inquadrare tale personale nei rimanenti ruoli (direttore di
dipartimento, direttore di servizio, collaboratore, ausiliario),
possibilità invece prevista per il rimanente personale di ruolo dello
Stato o di altre amministrazioni trasferito alla Regione (o presso la
Regione comandato o distaccato).
Secondo il TAR, mentre si appalesa razionale l'esclusione delle due
qualifiche massime del ruolo regionale per l'inquadramento di personale
non proveniente da alcuna pubblica amministrazione, non sarebbe
sorretta da alcuna giustificazione l'esclusione della qualifica di
collaboratore (interinedia tra quella di funzionario e di coadiutore) e
di ausiliario (la più bassa nei ruoli regionali).
4. - Secondo il giudice a quo, la questione di legittimità
costituzionale individuata in relazione all'esclusione della qualifica
di collaboratore - rilevante, in quanto, secondo le tabelle allegate
all'art. 50, la Piizzi avrebbe dovuto essere inquadrata nella qualifica
di collaboratore - non appare priva di fondamento in relazione agli
artt. 3, comma primo, 97, comma primo, e 123 della Costituzione.
L'art. 3, comma primo, Cost. sarebbe violato, perché l'esclusione
della possibilità di inquadrare una parte del personale nella
qualifica di collaboratore porterebbe alla conseguenza che impiegati
addetti a mansioni identiche vengano inquadrati in qualifiche diverse e
diversamente retribuiti, senza che tale differenza di trattamento possa
trovare giustificazione in qualche rilevante differenza di situazione,
tale non essendo - ad avviso del giudice a quo - la peculiarità della
procedura di immissione nel ruolo regionale del personale previsto nel
decimo comma dell'art. 50 della l. r. 25/1973.
L'art. 50, comma undicesimo, violerebbe inoltre l'art. 97, comma
primo, della Costituzione - che, ricorda il giudice a quo rifacendosi
alla sent. 124/1968 della Corte costituzionale, riguarda anche la
disciplina del pubblico impiego, per la parte almeno in cui tale
disciplina può influire sull'andamento dell'amministrazione - in
quanto l'ampia discrezionalità attribuita alla giunta regionale in
sede di inquadramento di parte del personale, rendendo possibili
discriminazioni arbitrarie e favorendo atteggiamenti clientelari,
urterebbe contro i principi della imparzialità e del buon andamento
della amministrazione.
Sarebbe violato, infine, l'art. 123 della Costituzione, perché
l'esclusione della qualifica di collaboratore dal novero di quelle in
cui può essere inquadrato il personale previsto al decimo comma del
citato art. 50, contrasterebbe con il secondo e il terzo comma
dell'art. 51 dello Statuto della Regione Veneto, che rispettivamente
prescrivono la corrispondenza delle qualifiche alle attribuzioni e
l'eguaglianza di trattamento a parità di mansioni. Come ampiamente
motiva il giudice a quo, la violazione da parte della legge regionale
dello Statuto riverberebbe, almeno per le materie che costituiscono il
"contenuto necessario" dello Statuto, in violazione dell'art. 123 Cost.
5. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 24/1979.
6. - Non si è costituita la parte privata. Ha spiegato intervento
la Regione Veneto, assistita dall'avv. d'Aloja, che ha insistito per il
rigetto della questione.
Secondo la Regione, la normativa impugnata, che - si sottolinea -
riguarda una sfera, quale quella dell'organizzazione, dove ampia è la
discrezionalità del legislatore regionale, non appare viziata di
illogicità. Appare anzi logico che, dovendosi provvedere
all'immissione in ruolo di personale sfornito di particolare
esperienza, in quanto solo provvisoriamente assunto dalla Regione e non
proveniente da altra amministrazione pubblica, il legislatore regionale
si sia preoccupato di limitare l'accesso iniziale ad alcune qualifiche.
quelle considerate di base alla luce della specificazione data dalla
legge stessa alle diverse qualifiche, escludendo invece quelle residue.
L'esclusione della qualifica minima di ausiliario sarebbe
giustificata - secondo la Regione - dal fatto che il periodo di
servizio provvisorio garantisce in ogni caso l'efficienza del
dipendente ad un livello superiore al minimo; ugualmente l'esclusione
della qualifica di collaboratore dalle qualifiche nelle quali tale
personale poteva essere inquadrato si spiegherebbe facendo riferimento
al fatto che per il collaboratore è richiesto il requisito di "una
adeguata esperienza professionale acquisita per almeno tre anni
nell'esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico a livello
di concetto", esperienza sicuramente mancante per gli immessi in ruolo
provenienti da un periodo di servizio provvisorio.
Ad avviso della Regione, la violazione dell'art. 3 Cost. non
sussisterebbe, non esistendo il presupposto di base del giudizio di
eguaglianza, la presenza, cioè, di situazioni eguali a cui sia stato
dato trattamento differenziato: i commi decimo e undicesimo dell'art.
50 della citata legge regionale riguardano infatti situazioni del tutto
peculiari (personale assunto in servizio provvisorio che abbia superato
apposita prova di idoneità) non assimilabili alle situazioni del
personale di ruolo trasferito alla Regione. Né sussisterebbe la
violazione dell'art. 97 Cost., in quanto proprio la disciplina dettata
dal legislatore regionale per l'immissione in ruolo del personale
previsto dal comma decimo dell'art. - 50, prevedendo un periodo di
rodaggio del personale non avente particolare esperienza, costituisce
una garanzia del buon andamento della p.a.
Per ciò che attiene, infine, alla violazione dell'art. 123 Cost.
in relazione all'art. 51 dello Statuto Veneto, sostiene la Regione che
l'art. 50, comma undicesimo, l. r. 25/1973 ha il carattere di norma di
dettaglio volta a disciplinare l'eccezionale immissione di personale
assunto da breve tempo e a titolo precario: tale considerazione
permetterebbe di ritenere insussistente il contrasto con l'art. 51 St.
(in ogni caso, osserva ancora la Regione, è evenienza comune nel
pubblico impiego il fatto che l'immissione nei ruoli da una diversa
posizione possa provocare un declassamento, che comunque nella specie
non è avvenuto). Considerato in diritto :
1. - È impugnato l'art. 50, comma undicesimo, della legge
regionale del Veneto 26 novembre 1973, n. 25, in quanto non prevede la
qualifica di collaboratore per l'inquadramento nel ruolo regionale del
personale di cui al precedente comma decimo, e cioè quello assunto in
servizio provvisorio direttamente dalla Regione od avente rapporto
contrattuale per prestazioni professionali con la Regione.
L'esclusione, da parte della norma impugnata, della qualifica di
"collaboratore" per l'inquadramento di tale personale (che di seguito,
per comodità di motivazione, sarà chiamato "provvisorio") sarebbe
contraria a Costituzione sotto tre diversi profili. Tutti tali profili
sono prospettati, in riferimento ad altrettanti parametri, nel
presupposto che, per effetto della cennata esclusione, il personale
provvisorio con mansioni di concetto, mansioni cui corrisponderebbe la
qualifica esclusa, debba essere inquadrato alternativamente nelle
qualifiche "limitrofe" di funzionario e di coadiutore, che
corrisponderebbero invece rispettivamente la prima alla carriera
direttiva e la seconda alla carriera esecutiva.
La norma contrasterebbe:
a) con l'art. 3, comma primo, Cost., per essere il personale
provvisorio sottoposto a ingiustificato disparità di trattamento
rispetto al personale di ruolo trasferito alla Regione (o comandato o
distaccato presso la medesima), esercente anche esso mansioni di
concetto, quest'ultimo inquadrato nella qualifica di "collaboratore";
b) con l'art. 97, comma primo, Cost., perché l'inquadramento del
personale provvisorio esercente mansioni di concetto in una delle
suindicate qualifiche di funzionario e di coadiutore sarebbe rimesso ad
una scelta meramente arbitraria della giunta regionale, con violazione
dei principi di imparzialità e di buon funzionamento della pubblica
amministrazione;
c) con l'art. 123 Cost., in relazione all'art. 51 dello Statuto
della regione Veneto, approvato con l. 22 maggio 1971, n. 340, perché
l'inquadramento del personale provvisorio in via alternativa in una
delle due qualifiche suindicate sarebbe incompatibile con i principi,
statutariamente sanciti per l'impiego regionale, della corrispondenza
della qualifica alle attribuzioni e della eguaglianza di trattamento
economico a parità di mansioni.
2. - La legge regionale n. 25 del 1973 disciplina l'organizzazione
amministrativa della Regione e insieme lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale, introducendo - Così come nello
stesso lasso di tempo era fatto per le altre Regioni, speciali e
ordinarie, e come di lì a poco sarebbe stato fatto anche per lo Stato
- il sistema delle "qualifiche funzionali" per l'inquadramento del
personale. In particolare, la legge prevede (art. 16) otto qualifiche
funzionali (direttore di dipartimento; direttore di servizio;
funzionario; collaboratore; coadiutore - operatore capo; applicato -
operatore qualificato; operatore; ausiliario), le cui caratteristiche
(contenuto delle prestazioni; esperienza professionale richiesta ai
fini dell'accesso), nella disciplina a regime (l'assetto ordinario
dello stato del dipendente) sono descritte agli artt. 41 ss.
La legge (art. 50) detta altresl' la disciplina relativa al primo
inquadramento nel ruolo regionale, regolando tale inquadramento con
modalità e alla stregua di criteri diversi, a seconda che si tratti di
personale precedentemente in servizio di ruolo presso lo Stato, o
presso enti pubblici, o ancora presso enti locali, oppure ancora di
personale statale non di ruolo, o infine di personale comunque in
servizio presso la Regione (in quanto provvisoriamente assunto da, o
avente rapporto professionale con, la Regione).
In particolare è stabilito che il personale trasferito, comandato
o distaccato dallo Stato, quello trasferito dagli "ex Enti" ENALC,
INAPLI, INIASA e ancora quello comandato o distaccato dagli enti locali
(ivi compresi i segretari comunali o provinciali) venga inquadrato in
una delle otto qualifiche funzionari previste dalla legge secondo
apposite tabelle di corrispondenza con le qualifiche (o con le
carriere) dell'amministrazione di provenienza (art. 50, commi sesto e
ottavo).
Per il personale statale non di ruolo (di cui al R.D.L. 4 febbraio
1937, n. 100 e successive modificazioni) è prevista invece, una
riduzione dello spettro di qualifiche utilizzabili per l'inquadramento,
cosicché tale personale potrà essere inquadrato nelle qualifiche di
funzionario, se appartenente alla carriera direttiva, di coadiutore, se
appartenente alla carriera di concetto, di applicato, se appartenente
alla carriera esecutiva, e di operatore, se appartenente alla carriera
ausiliaria (art. 50, comma settimo).
Anche per il personale provvisorio è prevista l'immissione in
ruolo, ma solo in esito positivo di opportuna prova di idoneità (art.
50, comma decimo): in tal caso, non essendovi la possibilità di far
riferimento a carriere pregresse, l'inquadramento è effettuato sulla
base del servizio "prestato nella Regione ed eventualmente negli enti
di provenienza, nonché dei titoli di studio, professionali o
scientifici posseduti", riducendosi peraltro anche qui le qualifiche
utilizzabili a quelle di funzionario, coadiutore, applicato e operatore
(art. 50, comma undicesimo).
3. - Questa Corte è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla
normativa dettata dalle Regioni relativamente all'inquadramento del
personale.
Da tale giurisprudenza emergono alcuni orientamenti ormai
sufficientemente consolidati. In primo luogo, fin dalla sentenza n. 10
del 1980, questa Corte, oltre a ritenere non contrastante con i
principi fondamentali della legislazione statale in tema di pubblico
impiego l'articolazione del personale regionale in qualifiche
funzionari (orientamento, questo, che non può non trovare conferma
dopo la l. 93 del 1983 che ha esteso tale sistema a quasi tutto il
pubblico impiego), ha affermato che tale articolazione non è
costituzionalmente illegittima per il solo fatto che si concreti nella
previsione di un numero ridotto di qualifiche, tale, in ipotesi, da
comportare "commassazione" di personale avente posizioni all'origine
diversificate.
Egualmente consolidato è poi l'altro principio, per cui ai
dipendenti trasferiti va garantito soltanto il trattamento economico
precedentemente goduto (v. da ultimo sent. n. 153/1985), senza che
ciò importi, da un lato, tener conto delle posizioni di altri
dipendenti (v. sent. nn. 27/1978; 10/1980; 277/1983), dall'altro, far
salve le posizioni di "carriera" raggiunte nel precedente impiego da
ogni singolo dipendente (v. anche sent. n. 278/1983).
Entrambi gli orientamenti appaiono giustificati in relazione
all'ampia discrezionalità riconosciuta alla Regione nell'esercizio
della sua autonomia organizzativa.
4. - Tutto ciò posto, la questione in esame non è fondata per
quel che riguarda la dedotta violazione dell'art. 3, comma primo, Cost.
Secondo il giudice a quo, la violazione inficerebbe l'inquadramento
del personale provvisorio perché, attraverso la riduzione del numero
di qualifiche rispetto a quello previsto per l'inquadramento del
personale di ruolo trasferito (o comandato, o distaccato) dallo Stato o
da altri enti pubblici, sarebbe posta in essere una ingiustificato
disparità di trattamento in danno della prima rispetto alla seconda
categoria di personale.
Orbene, si è visto che in tema di inquadramento del personale già
in ruolo deve riconoscersi un'ampia discrezionalità al legislatore
regionale e quindi ritenersi giustificata da parte sua la previsione di
un numero ridotto di qualifiche, anche se essa importi fenomeni di
"commassazione" (cfr. giurisprudenza sopra ricordata). Se Così è, non
può non riconoscersi allo stesso legislatore più ampia
discrezionalità, e correlativamente ritenersi giustificata la
previsione da parte sua di una riduzione ulteriore di qualifiche, anche
se essa importi l'aggravamento dei fenomeni anzidetti,
nell'inquadramento del personale provvisorio, considerate le minori
garanzie di cui questo, Così come in generale il personale non di
ruolo, gode rispetto al personale già in ruolo.
5. - La questione non è fondata neppure per quel che riguarda la
dedotta violazione dell'art. 97 Cost.
Il giudice a quo sembra presupporre che il sistema della legge
importi l'inquadramento del personale in nuove qualifiche strettamente
corrispondenti alle vecchie carriere e,
per loro tramite, alle mansioni, ritenute equivalenti alle carriere
(tanto che parla di mansioni direttive, di concetto, esecutive e
ausiliarie: espressioni, queste, che, nella legislazione preesistente,
si riferivano alle carriere). Secondo il detto giudice, il quale
argomenta in particolare dall'art. 50, comma ottavo, e dall'art. 51, la
qualifica di "funzionario" (assieme alle qualifiche superiori)
corrisponderebbe alla carriera direttiva (e, quindi, stante la ritenuta
equivalenza nel vecchio sistema tra carriere e mansioni, a mansioni
direttiva), la qualifica di " collaboratore" corrisponderebbe alla
carriera di concetto (e quindi a mansioni di concetto), e la qualifica
di "coadiutore", infine, alla carriera esecutiva (e quindi a mansioni
esecutive). Di qui l'assunto che l'esclusione della qualifica di
collaboratore lascerebbe la giunta regionale arbitra di inquadrare il
personale provvisorio svolgente mansioni di concetto nelle qualifiche
(tra di loro assai distanti) di funzionario o di coadiutore, con
violazione dei principi dell'imparzialità e del buon andamento della
pubblica amministrazione.
Ora va subito detto che l'asserita stretta corrispondenza fra nuove
qualifiche e vecchie carriere non trova riscontro nelle tabelle
predisposte per l'inquadramento del personale di ruolo (cfr. art. 50,
commi sesto e ottavo), giacché, in tali tabelle, qualifiche inscritte
nella medesima vecchia carriera, e mansioni in questa indicate, sono
distribuite fra diverse qualifiche funzionari. Né giova il richiamo
alla tabella contenuta nell'art. 51 della legge veneta, giacché
quest'ultima tabella si limita ad operare una equiparazione fittizia
fra vecchie carriere e nuove qualifiche regionali ai soli fini
dell'attribuzione delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e
dell'anzianità, e non già ai fini dell'inquadramento.
Non ricorre neppure la supposta equivalenza fra vecchie carriere e
mansioni. La verità è che tali carriere si riferivano in modo
meramente astratto e generico alle mansioni, ma né esse, né tanto
meno le qualifiche "formali" in esse inscritte, individuavano le
mansioni stesse quale contenuto tecnico-materiale delle prestazioni
lavorative (contenuto "oggettivo", secondo la dizione dell'art. 17
della successiva l. n. 93 del 1983). L'aderenza della posizione
giuridica dell'impiegato al detto contenuto oggettivo è fine
perseguito dalla legge regionale in esame, mediante l'adozione delle
qualifiche funzionari nell'organizzazione a regime (artt. 41 ss.),
proprio in superamento della sostanziale indifferenza per esso delle
vecchie carriere. Sicché già in linea generale lo stretto riferimento
a queste ultime in sede di inquadramento appare metodo, se non
impraticabile, certo non necessario né doveroso (tanto meno per il
personale mai appartenuto a carriere).
Ma indipendentemente dalla rilevata erroneità dei presupposti, va
considerato che, per quanto concerne l'inquadramento del personale
provvisorio, la legge impone di aver riguardo al "servizio prestato
nella Regione ed eventualmente negli enti di provenienza" (criterio,
questo, che riproduce nel tema il principio, proprio delle qualifiche
funzionali, di aderenza alle mansioni intese come contenuto
tecnico-materiale delle prestazioni lavorative: cfr., ora, il citato
art. 17 legge n. 93 del 1983), nonché "ai titoli di studio,
professionali o scientifici posseduti" (criterio, anche questo,
adombrato nel detto art. 17).
Ciò posto, non si vede come la Giunta rimanga libera di inquadrare
a suo arbitrio il personale provvisorio già svolgente mansioni
astrattamente riconducibili alla carriera di concetto. Dall'osservanza
del precetto ora indicato deriva che la qualifica più appropriata tra
quella di funzionario e quella di coadiutore può bene essere
individuata secondo criteri oggettivi, quali sono indubbiamente quelli
correlati al contenuto tecnico-materiale delle prestazioni lavorative e
ai titoli di studio, scientifici o professionali, integrandosi i
medesimi, ove occorra, con il criterio, parimenti oggettivo, correlato
alla esperienza professionale (criterio desumibile dalla descrizione
delle nuove qualifiche: cfr. ancora artt. 41 ss. della legge in esame).
6. - La questione infine non è fondata neppure per quel che
concerne la dedotta violazione dell'art. 51 dello Statuto della Regione
Veneto.
Anzitutto la cennata disposizione contiene un principio direttivo
sull'organizzazione a regime dell'impiego regionale. Sicché da essa
non potrebbe senz'altro trarsi una prescrizione vincolante tanto meno
in tema di primo inquadramento.
In ogni caso, il principio in essa racchiuso è teso appunto al
superamento della scissione, tipica del sistema precedente delle
"carriere", tra qualifiche formali, come quelle inscritte nelle
"carriere", e mansioni, intese queste nel più volte richiamato senso
di contenuto oggettivo delle prestazioni lavorative, principio cui la
Regione si è uniformata introducendo il sistema delle "qualifiche
funzionari" con la l.r. 25/1973. Sicché vale anche qui
l'argomentazione sopra svolta circa la non necessarietà, né
doverosità di un inquadramento inspirato a stretta corrispondenza tra
le nuove qualifiche e le vecchie carriere (o le mansioni quali
risultano dalla generica indicazione contenuta nelle vecchie carriere
stesse).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 50, comma undicesimo, della legge regionale del Veneto 26
novembre 1973, n. 25, sollevata, per contrasto con gli artt. 3, comma
primo, e 97, comma primo, Cost., nonché con l'art. 123 Cost., in
relazione all'art. 51 dello Statuto della Regione Veneto, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte