Sentenza n. 99/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/03/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 6/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5° ed
ultimo, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di
previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), promossi con sei
ordinanze emesse il 6 giugno 1989 (nn. 4 ord.) dal Pretore di Latina
e il 20 luglio 1988 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente
ai nn. 395, 488, 489, 490, 491 e 500 del registro ordinanze 1989 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37, 43 e 44,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Vigorelli Gianni;
Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'avv. Renato D'Auria per Vigorelli Gianni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'ing. Mario Giorgetti
contro la Cassa Nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli
architetti al fine di ottenere la liquidazione del supplemento della
pensione in misura piena, il Pretore di Udine, con ordinanza del 6
giugno 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
ultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, nella parte in cui
prevede che il supplemento, spettante dopo cinque anni di iscrizione
e di contribuzione successivi al pensionamento, sia liquidato in base
alla metà dei coefficienti stabiliti dal primo e dal quinto (recte:
quarto) comma per la determinazione della pensione.
Il giudice a quo osserva che "il caso in esame appare in tutto e
per tutto simile a quello relativo al supplemento di pensione
previsto per gli avvocati dall'art. 2, ultimo comma, della legge n.
576 del 1980", caso già risolto dalla sentenza n. 1008 del 1988 di
questa Corte nel senso dell'illegittimità della norma in questione.
2. - Con quattro ordinanze di eguale tenore del 26 aprile 1989,
emesse nel corso di altrettanti procedimenti instaurati contro la
detta Cassa da ingegneri pensionati tuttora iscritti all'albo, il
Pretore di Latina ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma,
della legge n. 6 del 1981, che prevede la riduzione di un terzo della
pensione di vecchiaia quando il titolare resti iscritto all'albo
professionale.
Ad avviso del giudice remittente la decurtazione è irragionevole
sia in se stessa sia in rapporto al diverso trattamento di altre
categorie professionale e all'interno della stessa categoria degli
ingegneri, in rapporto a quelli che esercitano la professione in
costanza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico
o di un datore di lavoro privato. Costoro, infatti, quando vengono
collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età, non subiscono
alcuna diminuzione della pensione pur se rimangono iscritti all'albo.
L'ordinanza osserva, inoltre, che la norma impugnata non può
giustificarsi nemmeno alla stregua del principio di solidarietà,
tenuto conto anche dei rilievi svolti nella richiamata sentenza n.
1008 del 1988 di questa Corte in ordine all'identica norma contenuta
nell'art. 2, sesto comma, della legge sulla previdenza forense.
3. - Sempre in riferimento all'art. 3 Cost. la legittimità
costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 6 del 1981
è contestata anche dal Pretore di Milano con ordinanza del 20 luglio
1988, pervenuta alla Corte costituzionale il 6 ottobre 1989. Gli
argomenti sono analoghi a quelli del Pretore di Latina.
Nel giudizio davanti alla Corte promosso da quest'ultima ordinanza
si è costituito il ricorrente ing. Gianni Vigorelli. Egli insiste
soprattutto sulla disparità di trattamento nei confronti degli
ingegneri titolari di pensione derivante da un pregresso rapporto di
lavoro, e richiama l'attenzione sulla proposta di legge n. 490 del 2
luglio 1987 pendente davanti alla Camera dei deputati, la quale, a
modifica della norma impugnata, prevede la corresponsione della
pensione della Cassa in misura intera anche agli ingegneri pensionati
che continuano l'esercizio della professione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Udine ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, settimo comma, della legge 3 gennaio
1981, n. 6, sulla previdenza per gli ingegneri e gli architetti,
nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione,
spettante a coloro che continuano l'attività professionale per
almeno cinque anni dopo il pensionamento, sia calcolato mediante
coefficienti pari alla metà di quelli previsti per la liquidazione
della pensione.
Dai Pretori di Latina e di Milano è contestata la legittimità
costituzionale anche del quinto comma del medesimo art. 2, a mente
del quale la pensione di vecchiaia è ridotta a due terzi quando il
titolare mantenga l'iscrizione all'albo professionale.
L'identità della questione oggetto dei giudizi promossi dai
Pretori di Latina e di Milano ne impone la riunione. Per ragioni di
connessione è opportuno disporre altresì la riunione di tale
questione con quella sollevata dal Pretore di Udine, in guisa che
entrambe siano decise con unica sentenza.
2. - La prima questione è fondata.
Nel sistema della legge n. 6 del 1981, ricalcato sulla riforma
della previdenza forense attuata con la legge 20 settembre 1980, n.
576, il principio di solidarietà non si sovrappone al principio di
proporzionalità della pensione ai contributi personali versati (a
loro volta proporzionali al reddito professionale netto, entro un
limite massimo), ma introduce un correttivo destinato ad operare
nella misura necessaria, secondo le circostanze, per assicurare a
tutti i membri della categoria professionale una pensione minima
adeguata alle loro esigenze di vita.
Poiché per i pensionati che continuano l'attività professionale
l'art. 9, terzo comma, tiene fermo l'obbligo di contribuzione
personale alla Cassa in misura intera, il criterio di correlazione
tra contribuzione e prestazione previdenziale deve valere anche per
la determinazione del supplemento della pensione. In quanto applica
percentuali di calcolo dimezzate rispetto a quelle con cui si
determina l'ammontare della pensione, la norma impugnata viola il
principio di eguaglianza. Né può essere giustificata richiamando il
principio solidaristico, sia perché, considerata la situazione
economica della Cassa, l'imposizione di un tale sacrificio ai
pensionati ultrasettantenni non appare necessaria per garantire un
livello adeguato del trattamento minimo, sia perché gli ingegneri
pensionati sono già gravati, come ogni altro iscritto all'albo, da
un obbligo di solidarietà nella forma di un contributo a fondo
perduto del tre per cento sul reddito eccedente i quaranta milioni di
lire.
3. - Pure la seconda questione è fondata.
L'argomento su cui i giudici remittenti insistono maggiormente fa
leva sulla differenza di trattamento, all'interno della categoria
degli ingegneri e degli architetti, tra gli iscritti all'albo che, in
virtù di un pregresso rapporto di lavoro, fruiscono di una pensione
a carico dello Stato o dell'Assicurazione generale INPS e gli
ingegneri titolari di pensione erogata dalla Cassa: solo i secondi,
non anche i primi, subiscono una decurtazione della pensione a causa
della continuazione dell'attività professionale.
In questi termini l'argomento non è producente perché prospetta
una differenza di trattamento derivante dalla titolarità di pensioni
erogate da sistemi previdenziali diversi, ciascuno con una propria
autonoma disciplina. Tuttavia può essere recuperato riformulandolo
in connessione con la ratio sottesa alla norma impugnata, la quale,
essendo identica a quella contenuta nell'art. 2, sesto comma, della
legge sulla previdenza forense, ne ripete la finalità di
"disincentivare la prosecuzione del servizio professionale da parte
di quei professionisti che già sono in pensione" (cfr. Camera dei
deputati, VIII legislatura, Commissioni riunite Giustizia - Lavoro,
seduta del 26 giugno 1980). Valutato da questo punto di vista, l'art.
2, quinto comma, della legge n. 6 del 1981 urta contro il principio
di eguaglianza in quanto discrimina gli ingegneri affiliati alla
Cassa gravandoli di un disincentivo all'esercizio della professione
dopo il pensionamento, dal quale sono esenti gli ingegneri iscritti
ad altre forme di previdenza in dipendenza di un rapporto di lavoro
subordinato o di altra attività di lavoro autonomo.
Del resto la norma impugnata contrasta con l'art. 3 Cost. anche
sotto il profilo del principio di ragionevolezza, per motivi analoghi
a quelli esposti nella sentenza n. 1008 del 1988 in relazione alla
norma corrispondente della legge sulla previdenza forense.
Anche per la categoria degli ingegneri si può osservare che la
penalizzazione della prosecuzione dell'esercizio professionale da
parte dei titolari di pensioni erogate dalla Cassa non è
giustificata né dal livello delle prestazioni, sempre modesto e nel
caso del Pretore di Milano addirittura inferiore alla pensione
sociale (tre milioni annui, ridotti a due ai sensi della disposizione
denunciata), né dalle condizioni di questo settore del mercato dei
servizi, le quali non sono tali che la continuazione dell'attività
professionale da parte degli ingegneri pensionati a carico della
Cassa possa essere ritenuta un ostacolo all'accesso dei giovani alla
professione, né infine dalla situazione finanziaria della Cassa, la
quale negli ultimi anni si è arricchita consentendo che il
contributo sul reddito fino a lire 40 milioni, già diminuito dal
dieci al nove per cento a partire dal 1° gennaio 1984, fosse
ulteriormente ridotto, dal 1° gennaio 1988, al sei per cento con
decreto del Ministro del lavoro 18 dicembre 1987, n. 548.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, settimo
comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di
previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), nella parte in cui
prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che
dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni
l'esercizio della professione, "è pari, per ognuno di tali anni,
alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto (recte:
quarto) comma, riferite alla media dei redditi professionali
risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il
calcolo del pensionamento", anziché alle percentuali intere;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto
comma, della stessa legge 3 gennaio 1981, n. 6.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte