Sentenza n. 99/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo
comma, del d.m. 8 luglio 1924 (Testo unico delle disposizioni di
carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli
spiriti), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1993 dal
Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Blasutig
Luciano, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visti l'atto di costituzione di Blasutig Luciano nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Massimo Luciani per Blasutig Luciano e l'Avvocato
dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Udine ha sollevato, con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del decreto
del Ministro per le Finanze dell'8 luglio 1924 recante l'approvazione
del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo
concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti.
La questione è proposta nell'ambito di un giudizio penale
instaurato nei confronti di persona imputata del reato di
fabbricazione clandestina di spiriti; l'imputazione, originariamente
ascritta per avere "fabbricato litri cinquanta di grappa utilizzando
apparecchi non denunciati all'Ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione e dall'UTIF non verificati" è stata poi specificata
all'udienza dal pubblico ministero - precisa il Tribunale rimettente
- come "riferita alla fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 37
(del citato d.m.), in relazione a quanto altresì previsto dal
successivo art. 38", e dunque concerne l'ipotesi di rinvenimento di
apparecchiature idonee alla distillazione e, contestualmente, di
materie alcoliche, in assenza di denuncia all'UTIF.
2. - Il Tribunale premette, quanto all'individuazione della norma
incriminatrice avente forza di legge, che è necessario "fare
riferimento al r.d. 30 gennaio 1896, n. 26 (a(rt. 18), come recepito
dall'art. 23 del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con
r.d. 10 (recte: 16) settembre 1909, n. 704 e riprodotto negli artt.
37 e 38" del già richiamato d.m. dell'8 luglio 1924.
3. - Nel prospettare la questione, il Tribunale muove dalla
considerazione secondo cui il disposto dell'art. 37, terzo comma, del
d.m. 8 luglio 1924 presenta connotati di autonoma rilevanza penale,
giacché configura la condotta ivi prevista, di detenzione di
apparecchiature atte alla distillazione e, congiuntamente, di materie
alcoliche, come "prodromica" alla verificazione di altra - più grave
- fattispecie, quale è quella di fabbricazione clandestina di
spiriti, prevista nel primo comma dello stesso articolo 37.
A questa "diversità dei beni giuridici tutelati" e comunque alla
differente gravità delle accennate fattispecie corrisponde,
tuttavia, un identico trattamento sanzionatorio; ma è proprio questo
livellamento nel regime sanzionatorio ad essere ingiustificato,
stante il divario che corre tra una condotta di effettivo esercizio
di attività economica finalizzata al contrabbando degli spiriti
(primo comma) e la "mera detenzione della strumentazione (soltanto)
potenzialmente idonea a quella utilizzazione" (terzo comma).
Questa parificazione di situazioni diverse, aggiunge il Tribunale,
lungi dal rappresentare soltanto l'esercizio della discrezionalità
del legislatore, risulta irragionevolmente discriminatoria e perciò
lesiva del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della
Costituzione; un principio, conclude il giudice a quo (che cita al
riguardo le decisioni n. 26 del 1979 e 255 del 1992), il cui rispetto
la Corte costituzionale ha, man mano, mostrato di verificare con
crescente attenzione.
5. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e comunque per
l'infondatezza della questione.
6. - L'Avvocatura osserva che la premessa del Tribunale, secondo
cui sarebbero da distinguere due ipotesi incriminatrici,
rispettivamente contenute nel primo e nel terzo comma dell'art. 37
del d.m. 8 luglio 1924, è inesatta: le due disposizioni recano, in
realtà, la semplice specificazione di una medesima condotta
incriminata, quella di fabbricazione clandestina di spiriti, che
però, ai sensi del terzo comma, può ritenersi provata ed integrata
anche solo sulla base della presenza contestuale dell' apparecchio di
distillazione e di materie alcoliche o alcolizzabili prima che l'uno
e le altre siano denunciate all'UTIF.
La norma sottoposta a scrutinio, dunque, non crea alcuna nuova o
diversa fattispecie, limitandosi a delineare in termini di maggiore
precisione e specificazione quella generale di fabbricazione
contemplata nel primo comma.
Diversa è invece la fattispecie del quarto comma dell'art. 37 in
discorso, in cui si ha riguardo alla distinta ipotesi di mero
possesso di un apparecchio non denunciato all'UTIF, ipotesi che però
non entra in gioco né nel giudizio principale né nell'incidente di
costituzionalità; qui il legislatore reprime in effetti la sola
situazione di detenzione di apparecchiature senza la contemporanea
presenza di materie o prodotti alcolici, stabilendo una sanzione
inferiore.
7. - Se dunque non si verifica la ritenuta diversificazione delle
fattispecie, ma si è in presenza di un'unica ipotesi di
incriminazione - il fabbricare clandestinamente spiriti - punita con
unica sanzione (reclusione e multa ragguagliata, appunto, al prodotto
che si è ricavato o che avrebbe potuto essere ricavato dalle
sostanze rinvenute), la questione, così come prospettata dal
Tribunale di Udine, non può, ad avviso dell'Avvocatura, che
risultare irrilevante e, comunque, infondata.
8. - Si è costituita nel giudizio dinanzi alla Corte
costituzionale la parte privata, il cui patrocinio ha formulato
deduzioni adesive a quelle prospettate nell'ordinanza di rinvio, cui
si aggiunge, sulla linea della ritenuta illegittimità della norma,
il richiamo ai necessari princi'pi di "giusta proporzione" tra fatto
e sanzione (sentt. nn. 971/1988, 40/1990, 22/1991 di questa Corte) e
di "adeguatezza" della sanzione al fatto concreto (sent. n. 16/1991).
Quando questi princi'pi vengono meno, si delinea l'illegittimità
della scelta punitiva fatta dal legislatore, che non può neppure,
nella specie, giustificarsi alla luce del carattere "interinale" o
comunque eccezionale della disciplina: la normativa in argomento è
sostanzialmente invariata da decenni, ed è oramai priva di adeguata
ragione giustificativa la lamentata irrazionale equiparazione quoad
poenam di fattispecie diverse.
9. - In prossimità dell'udienza, la parte privata ha depositato
una memoria nella quale, con numerosi richiami di giurisprudenza
costituzionale e di dottrina, si insiste per l'accoglimento della
questione.
La memoria argomenta per la fondatezza della questione muovendo
dalla rilevata centralità del principio di ragionevolezza nell'opera
di verifica della legittimità costituzionale affidata alla Corte;
quel principio viene quindi ricollegato, dal patrocinio della parte,
a due profili: a) quello della irragionevolezza intrinseca della
norma, e b) quello della irrazionalità della parificazione nel
trattamento punitivo rispetto a condotte notevolmente diverse tra
loro.
Quanto al primo profilo, la parte ritiene di individuare una
attuale manifesta sproporzione tra la tipologia dell'illecito, in
particolare con riguardo all'interesse protetto dalla norma (che è
quello tributario), e la conseguenza punitiva (la reclusione oltre la
multa) ricollegata alla violazione, tale da incidere sul bene
primario e fondamentale della libertà personale; la severa scelta
punitiva, storicamente collocata e datata, si rivela oggi eccessiva
ed inattuale, contrastando con i criteri di giusta proporzione e di
utilità della sanzione rispetto al fatto sanzionato e crea, per
questo aspetto, uno "sbilanciamento" dei valori costituzionali in
gioco.
Quanto al secondo profilo, si pone innanzitutto in rilievo la
differenza della condotta in argomento (detenere abusivamente materie
alcoliche e strumenti di distillazione) rispetto a quella assunta
quale termine di comparazione (fabbricare spiriti
clandestinamente), giacché - si osserva - tra le due condotte v'è
asimmetria e intercorre una relazione da prius a posterius: diversi
sono la condotta materiale, l'allarme sociale, il danno al pubblico
interesse, ma ciononostante è identica l'escursione sanzionatoria.
Che la detenzione congiunta di apparecchiature di distillazione e
sostanze alcoliche sia condotta diversa da quella di effettiva
fabbricazione, prosegue la memoria, è del resto un dato ricavabile
dalla decisione n. 62 del 1967 della Corte costituzionale.
L'equiparazione sanzionatoria denunciata, inoltre, assume valore
discriminatorio in ragione del concreto atteggiarsi della
fattispecie, proprio quale delineato sopra e quale riconfermato dalla
richiamata sentenza n. 62 del 1967: se l'ipotesi normativa sottoposta
a scrutinio fosse stata costruita solo come elemento di carattere
presuntivo, all'imputato sarebbe sempre possibile liberarsi
dall'addebito adducendo elementi contrari, e non verrebbe in rilievo
la ragionevolezza del trattamento sanzionatorio; ma l'essere stata
configurata la detenzione come una figura autonoma di reato impone
necessariamente una differenziazione di trattamento, non potendo
essere contestato sul piano della prova l'elemento costitutivo
dell'illecito.
La parte privata insiste pertanto per l'affermazione di
incostituzionalità della norma, conducendo una ampia disamina del
percorso della giurisprudenza costituzionale sul punto del sindacato
della ragionevolezza di previsioni penali; un sindacato, questo, via
via maturato nel senso di una verifica sempre più intensa del
ponderato bilanciamento dei valori implicati, rispetto al principio
di eguaglianza e al collegato principio di adeguata proporzione tra
fatto e punizione. Considerato in diritto
1. - Oggetto del giudizio di costituzionalità è l'art. 37, terzo
comma, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
l'imposta di fabbricazione degli spiriti, comma il quale stabilisce
che la fabbricazione clandestina degli spiriti - che il primo comma
dello stesso articolo punisce con la reclusione da tre mesi a due
anni nonché con una multa ragguagliata al prodotto - "è provata
anche dalla sola presenza, in uno stesso locale o in locali annessi o
attigui, dell'apparecchio di distillazione ( ..) e di materie
alcooliche".
Nell'ordinanza di rimessione si assume che la norma, configurando
un reato autonomo rispetto a quello previsto dal primo comma,
contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione perché parificherebbe
irragionevolmente due reati di diversa gravità assoggettandoli alla
stessa pena, senza tener conto che la detenzione di apparecchiature
atte alla distillazione e di materie alcoliche è una condotta
indicativamente prodromica alla consumazione di altra e più grave,
quale è quella di fabbricazione clandestina degli spiriti.
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte, con sentenza n. 62 del 1967, ha disatteso analoga
questione, pur muovendo dalla stessa premessa interpretativa su cui
si basa l'ordinanza di rinvio che ha promosso il presente giudizio e
che cioè il primo ed il terzo comma dell'art. 37 configurerebbero
due reati fra loro distinti, quello di fabbricazione il primo e di
detenzione il secondo.
Senonché è da rilevare che quella interpretazione è messa in
discussione dalla giurisprudenza e di recente anche la Cassazione
(Cass. pen. , Sez. 3ª, 7 dicembre 1990, n. 3282) sembra presupporre
che si sia in presenza di un'unica figura di reato, prevista dal
primo comma, quella di fabbricazione clandestina degli spiriti, e che
il terzo comma ponga soltanto una presunzione di prova della
fabbricazione, consistente nella detenzione negli stessi locali - o
in locali annessi o attigui - dell'apparecchiatura e del prodotto.
A questo orientamento interpretativo, discostandosi da quello
posto a base della sentenza n. 62 del 1967, ritiene ora la Corte di
aderire, ritenendolo maggiormente conforme al significato della
disposizione impugnata, in quanto essa non si esprime con la formula
cui solitamente il legislatore ricorre quando intenda equiparare una
fattispecie criminosa ad un'altra, bensì si limita ad affermare che
"la fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza (
..) dell'apparecchio ( ..) e di materie alcooliche". Il reato è
dunque unico: quello di fabbricazione clandestina, mentre la prova di
esso può desumersi dalla contemporanea presenza delle
apparecchiature e del prodotto.
Questa interpretazione non fa ugualmente andare incontro, sotto
altro profilo, alle censure di incostituzionalità cui la richiamata
sentenza di questa Corte n. 62 del 1967 aveva voluto ovviare quando,
per escludere che la norma ponesse una presunzione iuris et de iure,
non consentita in materia penale, affermò che essa configurasse una
autonoma figura di reato equiparata quoad poenam a quella prevista
dal primo comma.
Anche interpretando diversamente la norma impugnata, attribuendole
il significato a suo tempo escluso da questa Corte, ciò non può
indurre a ritenere che si sia in presenza di una presunzione iuris et
de iure. L'espressione adoperata dalla norma impugnata non autorizza
a queste conclusioni non risultando alcun elemento da cui possa
arguirsi che sia precluso all'imputato di fornire la prova contraria.
3. - Una volta escluso che l'art. 37, terzo comma, configuri una
autonoma figura di reato (meno grave secondo la prospettazione del
giudice a quo) assoggettato alla stessa pena di quello (più grave)
previsto dal primo comma, viene meno la premessa da cui muove
l'ordinanza di rinvio per denunciare l'ingiustificatezza della
equiparazione, onde l'infondatezza della questione in riferimento al
parametro costituzionale invocato.
4. - Sebbene non suscettibile - alla stregua della consolidata
giurisprudenza di questa Corte - di essere preso in considerazione,
in quanto non contenuto neppure implicitamente nei termini della
questione quali fissati dall'ordinanza di rinvio, il profilo di
contrasto della norma denunciata con l'art. 3 della Costituzione sul
piano della irragionevolezza in sé dell'incriminazione penale,
prospettato dalla parte privata, viene ad essere assorbito
nell'ambito delle considerazioni che precedono, giacché anche questo
profilo muove dal presupposto interpretativo di differenziazione
delle fattispecie su cui è basata la questione sollevata; mentre va
ricordato, circa la notazione di "obsolescenza" della risalente
disciplina in argomento, che un aggiornamento di essa dovrà trovare
sistemazione nell'ambito dell'esercizio della delega accordata al
Governo, per il riordino del settore, con l'art. 1, comma 4, della
legge 29 ottobre 1993, n. 427, per adeguarla alla esigenza di
congruità della sanzione rispetto al bene giuridico leso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 37, terzo comma, del d.m. 8 luglio 1924 (Testo unico delle
disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di
fabbricazione degli spiriti) sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Tribunale di Udine con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte