Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1996 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 511, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 29 marzo 1995 dal Pretore di Bassano del Grappa, sezione

distaccata di Asiago, nel procedimento penale a carico di Baù

Alessandro ed altri, iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata

di Asiago, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dell'art. 511,

primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui

prevede il potere-dovere del giudice di dare lettura dei verbali

delle prove assunte nello stesso procedimento penale in fase

dibattimentale da diverso giudice successivamente dichiaratosi

incompatibile per ritenuta diversità del fatto";

che il giudice a quo premette che gli imputati erano stati

inizialmente citati a giudizio dinanzi a diverso pretore, il quale,

all'esito del dibattimento, aveva disposto la trasmissione degli atti

al pubblico ministero per ritenuta diversità del fatto;

successivamente, gli imputati venivano nuovamente citati a giudizio

dinanzi allo stesso pretore che, in applicazione della sentenza di

questa Corte n. 455 del 1994, si asteneva per incompatibilità; il

procedimento perveniva alfine all'attuale remittente, il quale,

effettuata l'istruzione dibattimentale (consistita, in pratica, in

una rinnovazione del precedente dibattimento), sollevava la questione

nei termini sopra indicati;

che, ad avviso del giudice a quo il denunciato obbligo di

lettura, con conseguente utilizzabilità dei verbali della pregressa

fase dibattimentale svoltasi dinanzi al primo giudice, comporta

"gravi incongruenze e distonie rispetto ai principi generali posti a

fondamento del codice di rito";

che, in particolare, sarebbe irragionevole (art. 3 della

Costituzione) considerare rispettosa del principio di immutabilità

del giudice la semplice operazione formale della lettura degli atti,

con conseguente introduzione, all'interno della fase dibattimentale,

di una sorta di istruzione scritta; inoltre, risulterebbero lesi i

principi dell'oralità e dell'immediatezza del dibattimento, sanciti

nelle direttive numeri 2 e 66 della legge di delega, con violazione,

quindi, dell'art. 76 della Costituzione;

che il remittente osserva ulteriormente che, qualora la

disciplina censurata dovesse ritenersi legittima, sarebbe allora

irragionevole, lesivo della direttiva della massima semplificazione

del rito pretorile (art. 2, numero 103, della legge di delega),

nonché del principio di buon andamento della pubblica

amministrazione (con violazione, pertanto, degli artt. 3, 76 e 97

Cost.), l'aver previsto la possibilità di assumere una seconda volta

i testimoni già esaminati in precedenza sui medesimi fatti; e che

sarebbe altresì irragionevole la permanenza dei verbali delle prove

assunte nella prima fase di istruzione dibattimentale nel fascicolo

per il dibattimento, "posto che tale istruzione non potrebbe non

essere ritenuta strettamente collegata al primo decreto di citazione,

poi superato dal secondo emesso a seguito della trasmissione degli

atti stessi";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o, comunque, non fondata, in quanto, a suo avviso, la

norma impugnata, contrariamente alla tesi del remittente, non

andrebbe interpretata nel senso di imporre - almeno nel caso di

specie - la lettura degli atti del primo dibattimento.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura dello Stato, consistendo nel rilevare un presunto

errore interpretativo sulla norma impugnata commesso dal giudice a

quo attiene, in realtà, al merito della questione;

che occorre, innanzitutto, rilevare che dal dispositivo

dell'ordinanza di rimessione (sopra testualmente riportato) risulta

che il petitum è inequivocabilmente circoscritto alla sola questione

relativa all'obbligo di lettura dei verbali della pregressa fase

dibattimentale; deve, di conseguenza, ritenersi che le considerazioni

svolte dal remittente in ordine alla necessità di assumere

nuovamente i testimoni già esaminati nel precedente dibattimento,

nonché alla permanenza nel fascicolo per il dibattimento dei verbali

della prima fase dibattimentale, non costituiscono autonome censure,

bensì esclusivamente argomenti addotti a sostegno dell'unica

questione sollevata;

che questa Corte, con la sentenza n. 17 del 1994 - premesso che

il rispetto del principio di immutabilità del giudice di cui

all'art. 525, secondo comma, del codice di procedura penale impone

che, in caso di mutamento del giudice stesso, si proceda alla

integrale rinnovazione del dibattimento - ha già avuto modo di

affermare che la disciplina relativa alla utilizzabilità dei verbali

dei mezzi di prova assunti in una precedente fase dibattimentale da

un diverso giudice va rinvenuta nell'impugnato art. 511 del codice,

dato che detti verbali fanno parte del contenuto del fascicolo per il

dibattimento a disposizione del nuovo giudice;

che ciò vale indubbiamente anche per il caso, come quello di

specie, in cui il mutamento del giudice è conseguito alla

trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del primo

giudice, all'esito del dibattimento, ai sensi dell'art. 521, secondo

comma, del codice di procedura penale, e alla successiva astensione

per incompatibilità del giudice medesimo in applicazione della

sentenza di questa Corte n. 455 del 1994 (restando ovviamente salva,

in quest'ultima ipotesi, la distinta regola di cui all'art. 42,

secondo comma, cod. proc. pen., circa la delimitazione

dell'efficacia di singoli atti precedentemente compiuti dal giudice

astenutosi);

che, ciò posto, deve escludersi che la disciplina impugnata - la

quale, come chiaramente risulta dal tenore letterale della norma,

impone al giudice la lettura (ovvero, a certe condizioni, la sola

indicazione) dei verbali di dichiarazioni, di regola dopo il nuovo

esame della persona che le ha rese, con conseguente utilizzabilità

degli atti stessi ai fini della decisione - violi alcuno dei

parametri costituzionali invocati;

che, invero, come si è detto nella citata sentenza n. 17 del

1994, la pregressa fase dibattimentale conserva indubbiamente il

carattere di attività legittimamente compiuta, per cui certamente

non è irragionevole, né lesivo dei principi di oralità e

immediatezza del dibattimento, che la medesima, attraverso lo

strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione

dell'istruzione dibattimentale), entri nel contraddittorio delle

parti e venga recuperata ai fini della decisione;

che, infine, in ordine all'invocato art. 97 della Costituzione,

va ribadita l'assoluta estraneità del principio di buon andamento e

di imparzialità dell'amministrazione al tema dell'esercizio della

funzione giurisdizionale (da ultimo, sentenza n. 84 del 1996);

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 511, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della

Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata

di Asiago, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte