Sentenza n. 990/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/10/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 382/1980
- art. 36d.P.R. 382/1980
- art. 4legge 28/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 36,
secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), e 4,
ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"),
promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1987 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Palermo, sul
ricorso proposto da Fazio Giuseppe contro il Ministero della pubblica
istruzione, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima
Serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Fazio Giuseppe nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi gli avvocati Giuseppe Fazio, Gioia Vaccari e Federico
Sorrentino per Fazio Giuseppe e l'Avvocato dello Stato Mario
Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio per l'annullamento del decreto di
nomina del ricorrente - già professore associato confermato - a
professore straordinario limitatamente ad un triennio, il Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Palermo, con
ordinanza emessa il 24 novembre 1987, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, degli artt. 6 e 36, secondo, terzo e quarto comma, del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica"), e 4, ultimo comma, della legge 21
febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della
docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la
sperimentazione organizzativa e didattica").
Affermata la generale applicabilità delle norme che disciplinano
lo straordinariato a tutti coloro che accedono alla prima fascia del
ruolo dei professori universitari (compresi quindi i professori che
rivestivano già la qualifica di associato), il giudice a quo
prospetta il dubbio d'illegittimità costituzionale delle norme
citate. Parrebbe infatti contrastare con il principio d'eguaglianza
l'assoggettamento di un professore associato confermato ad ulteriore
giudizio di conferma analogamente ad un qualsiasi soggetto che,
estraneo al ruolo dei professori universitari, sia risultato
vincitore di concorso a cattedra di professore straordinario. In
particolare il giudice rimettente osserva come il medesimo d.P.R. n.
382 del 1980 sancisca all'art. 1 l'unitarietà della funzione docente
ed all'art. 22 l'equivalenza dello stato giuridico di associati ed
ordinari, ponendo altresì, all'art. 17, sul medesimo piano le
posizioni delle due categorie di docenti ai fini della "piena
commutabilità" tra insegnamento e ricerca.
Il giudice a quo sottolinea poi come ex art. 6 della legge 9
dicembre 1985, n. 705, i professori incaricati stabilizzati divenuti
associati a seguito di giudizio di idoneità abbiano diritto a
permanere in servizio sino al settantesimo anno, mentre tale garanzia
non è mantenuta a seguito del superamento del concorso per la prima
fascia: analoga previsione - in favore degli associati già
incaricati stabilizzati - avrebbe dovuto rinvenirsi nella normativa
che, sotto tale ulteriore profilo, viene denunziata. Siffatta lacuna,
oltrettutto, verrebbe a compromettere, oltre che il principio
d'eguaglianza, anche quello di buon andamento della pubblica
Amministrazione, pregiudicato appunto dalla mancata completa
utilizzazione di questa categoria di docenti.
2. - Il prof. Giuseppe Fazio, costituitosi in giudizio,
preliminarmente prospetta la possibilità di una interpretazione
conforme ai precetti costituzionali, rilevando che il Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza n. 446 del 9
ottobre 1987, ha accolto analogo ricorso avverso un decreto di nomina
a professore straordinario per un triennio; e, inoltre, che taluni
funzionari degli Istituti di sperimentazione agraria risultati
vincitori nell'ultima tornata di concorsi a professore universitario
di prima fascia avrebbero ottenuto "direttamente" la nomina a
professore ordinario (peraltro tale circostanza addotta dal
ricorrente è da ricondurre, come è stato poi precisato dallo stesso
Ministero della pubblica istruzione, ad errore materiale causato
dall'erronea utilizzazione, da parte del competente ufficio, di
lettera-modello con la dicitura "inquadramento a professore
ordinario").
A sostegno della fondatezza della questione (nell'implicita
ipotesi che la Corte non ritenesse di addivenire ad una sentenza
interpretativa di rigetto), il prof. Fazio afferma che la violazione
degli invocati parametri costituzionali di raffronto appare ancor
più evidente ove si consideri quanto stabilito dall'art. 10 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dall'art. 79 del r.d. 31 agosto 1933,
n. 1592 e dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata in base al rilievo che i vincitori
di un concorso non possono che conseguire una posizione paritaria
quale che sia la loro provenienza e che, anzi, l'attribuzione di
status differenziati si porrebbe in contrasto con il principio di
eguaglianza e ragionevolezza, nonché con quello di buona
Amministrazione.
4. - Nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, l'avv.
Gioia Vaccari, in difesa del ricorrente, si è richiamata alla legge
n. 28 del 1980 ed al successivo d.P.R. n. 382 del 1980, rilevando che
lo stato giuridico dei professori associati sarebbe disciplinato
dalle norme relative ai professori ordinari, in applicazione del
principio della unicità del ruolo e della diversità soltanto
strutturale delle fasce dei docenti (si osserva in proposito che gli
incarichi assegnabili solo agli ordinari o agli straordinari non
valgono a costituire elemento di differenziazione in quanto essi
possono in realtà essere assegnati in parte anche agli associati e
sono viceversa preclusi agli ordinari che abbiano scelto il tempo
definito).
Inoltre, secondo la difesa, tra le due fasce non esisterebbero
differenze funzionali tali da giustificare l'assoggettamento allo
straordinariato anche per gli associati confermati; si insiste, a
riguardo sull'irrilevanza del diverso limite di età per il
collocamento a riposo e si contesta che le funzioni amministrative
possano assumere il carattere di indice sintomatico di una
eterogeneità tra docenti, viceversa unificati dall'attività
scientifica e didattica. Proprio l'idoneità a svolgere queste
ultime, a parere della parte privata, è l'oggetto sia della verifica
cui è sottoposto il professore straordinario, sia del giudizio di
conferma del professore associato.
A conforto della tesi dell'illegittimità della ulteriore verifica
richiesta al professore straordinario che abbia già ottenuto la
conferma come associato, la difesa ripropone l'analogia con quanto
stabilito in tema di prova nel pubblico impiego, già sviluppata
nell'ordinanza di rimessione. Analoghi argomenti vengono tratti dalla
normativa di cui al decreto-legge n. 49 del 1986, convertito, con
modificazioni, in legge n. 120 del 1986 (in materia di riconoscimento
di anzianità di servizio per quanti transitino in altra
amministrazione), e dall'art. 3 del decreto-legge n. 580 del 1973,
convertito, con modificazioni, in legge n. 766 del 1973 (in tema di
conservazione dell'anzianità pregressa). Considerato in diritto
1. - Con ordinanza del 24 novembre 1987, il Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Palermo, solleva,
in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 6 e 36, secondo, terzo e
quarto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica"), e dell'art. 4, ultimo
comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica").
2. - Il T.A.R. rimettente prospetta due questioni.
La prima questione assume vulnerato il principio di eguaglianza
perché la normativa impugnata disporrebbe trattamento uniforme per
situazioni non omogenee: a) assoggettando a controllo di
straordinariato sia il docente confermato che provenga dal ruolo dei
professori universitari di seconda fascia, sia chi tale provenienza
non abbia; b) applicando ai professori di prima fascia il limite del
servizio attivo al compimento del sessantacinquesimo anno, laddove i
professori provenienti dalla seconda fascia e già incaricati
stabilizzati dovrebbero conservare il diritto, loro spettante a
seguito della stabilizzazione, a rimanere in servizio sino al termine
dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età, ai
sensi dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, che ha
sostituito l'art. 24 del d.P.R. n. 382 del 1980.
Per la seconda questione il giudice a quo reputa pregiudicato il
buon andamento della pubblica Amministrazione perché la cessazione
dal servizio al sessantacinquesimo anno del docente che avrebbe avuto
diritto a rimanere sino al settantesimo implicherebbe "mancata
completa utilizzazione dell'attività svolta dal medesimo soggetto la
cui produttività viene differenziata non già per una accertata
ragione giustificativa particolare sibbene esclusivamente per il
passaggio ad una fascia superiore di insegnamento".
3. - Entrambe le questioni sono infondate.
Esse postulano che la unicità del ruolo dei professori
universitari valga concettuale e funzionale indistinzione delle due
fasce, dei professori straordinari e ordinari, e dei professori
associati. Siffatta petizione di principio non trova alcuna base nei
testi normativi del 1980 - la legge di delega n. 28 e il d.P.R. n.
382 - nei quali oltretutto non ricorre mai la locuzione "ruolo
unico"; anzi, l'art. 3, primo comma, della legge di delega n. 28 e
l'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 382, indicano nettamente come
fine generale della riforma quello di assicurare "la distinzione dei
compiti e delle responsabilità" delle due fasce di docenti
"nell'unitarietà della funzione docente". Unitarietà della funzione
docente, alla quale si accompagna "uguale garanzia di libertà
didattica e di ricerca" per l'una e l'altra fascia, è il solo ed
unico connotato comune ai professori universitari: tale unitarietà
della funzione docente dà rilievo alla prestazione didattica che
l'istituzione universitaria fornisce ad extra alla collettività
studentesca a mezzo dei propri docenti, prescindendo dalle loro
diversità di status. Invece nella organizzazione ad infra
l'istituzione si struttura in compiti e responsabilità differenziate
cui corrisponde la diversificazione delle figure del personale
accademico.
Il dato storico della conservazione all'università riformata del
personale che a vario titolo aveva concorso a fronteggiare
l'imponente incremento della domanda didattica, a seguito della
crescita demografica e della scolarità e della più intensa
mobilità sociale - dando luogo ad un corpo di diritto transitorio
interno alle norme riformatrici per l'assorbimento del precariato, e
in particolare per la prima formazione della fascia dei professori
associati senza selezione concorsuale ma attraverso procedure
ricognitive di idoneità - può avere ingenerato la interpretazione
del "sistema" del riordinamento del 1980 come ispirato a prevalente
rilevanza della funzione didattica, dinanzi alla quale la
"distinzione dei compiti e delle responsabilità" interne alla vita
universitaria sono potute apparire accidentalità secondarie, tali da
non giustificare ragionevolmente il regime di due diversi status di
professore.
4. - In realtà due norme del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - gli
artt. 41 e 42 - danno ragione della essenziale diversità delle
figure del professore ordinario e del professore associato ben al di
là della "unitarietà della funzione docente".
L'art. 41, primo comma, stabilisce: "L'accesso al ruolo dei
professori universitari, nella fascia dei professori ordinari, ha
luogo mediante pubblici concorsi per titoli su base nazionale, intesi
ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati".
L'art. 42 dispone: "L'accesso al ruolo dei professori
universitari, nella fascia dei professori associati, avviene mediante
concorso su base nazionale, per titoli scientifici, integrati dalla
discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova
didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa
con i suoi titoli e da lui indicata.
Il concorso è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e
didattica del candidato".
Le distinte modalità dei due accessi concorsuali - diversa
composizione delle rispettive commissioni; solo titoli scientifici
per l'accesso alla fascia dei professori ordinari; titoli,
discussione integrativa e prova didattica per il reclutamento nella
fascia dei professori associati - sono preordinate a diversi
accertamenti: la "piena maturità scientifica" dei candidati al ruolo
dei professori universitari di prima fascia; la mera "idoneità
scientifica e didattica" dei candidati per la seconda fascia.
Se ne deduce che il sistema normativo della riforma del 1980
statuisce una gerarchia di valori e di funzioni tra le due fasce del
ruolo dei professori universitari oltre "l'unitarietà della funzione
docente".
È riconosciuta superiorità alla figura dello studioso dalla
personalità scientifica compiutamente affermata, rispetto a quella
del docente che dia soltanto prove di idoneità alla ricerca e
all'insegnamento.
Mentre tale superiorità non è rilevante in ordine a quella
indifferenziata prestazione didattica ad extra, indirizzata alla
collettività degli studenti, e che è organizzativamente strutturata
in base al principio della "unitarietà della funzione docente", la
figura dello scienziato è prescelta dal legislatore per le funzioni
ad infra, di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 382 del 1980: "(...) sono
riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di
facoltà, direttore di dipartimento e di consiglio di corso di
laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato
di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca.
È riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli
istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e
delle scuole dirette a fini speciali.
In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti
istituti e scuole è affidata a professori associati".
Come è ribadito anche dall'ultimo comma, che affida ai professori
associati compiti direttivi (peraltro nell'ambito limitato degli
istituti e scuole) solo in caso di motivato impedimento di professori
di prima fascia, il legislatore ha individuato migliore garanzia, per
l'assolvimento delle funzioni direttive e di coordinamento, nella
figura dell'ordinario, acquisita alla istituzione universitaria dopo
una più severa selezione, intesa ad identificare una personalità
scientifica pienamente matura.
5. - Tanto netta distinzione delle due figure di professori
universitari ha come corollario la non fungibilità del giudizio di
conferma in ruolo del professore associato con il giudizio per la
nomina ad ordinario del professore straordinario.
L'art. 23 del d.P.R. n. 382 del 1980 recita: "Dopo un triennio
dall'immissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad
un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione della
Facoltà, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato".
L'art. 78, terzo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592
("Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore"), confermato in vigore dall'art. 4, ultimo comma, della
legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché dall'art. 6, terzo e quarto
comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, richiede un giudizio sulla
operosità scientifica e didattica del professore durante il triennio
di straordinariato.
È evidente, dalla ricomprensione delle disposizioni ivi contenute
nel "sistema" riformatore del 1980, che il giudizio di ordinariato
vale ad acclarare la continuazione nel triennio dell'operosità
"scientifica e didattica" di quella personalità pienamente matura di
scienziato rivelatasi all'atto del concorso.
Diversamente, la conferma dei professori associati dipende dal
tipo di accertamento peculiare all'accesso alla seconda fascia,
avendo dunque ad oggetto la continuità nel triennio di quella
attività "didattica e scientifica", nella quale persista il
requisito emerso in sede concorsuale, cioè l'"idoneità scientifica
e didattica".
Pertanto appare illogico far derivare dall'effetto della
conseguita stabilità nella rispettiva fascia comune al giudizio di
nomina ad ordinario e al giudizio di conferma del professore
associato la assorbibilità di quello in questo, allorché il
professore vincitore di concorso per la fascia superiore provenga
dalla fascia inferiore.
Non è pertinente inoltre invocare l'art. 10, quinto comma, del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"): "È
esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga
da una carriera corrispondente della stessa o di altra
amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e
disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale
ha concorso".
Di norma il controllo del periodo di prova per la generalità
degli impiegati civili dello Stato è preordinato a verificare entro
il brevissimo arco temporale di sei mesi se l'impiegato "svolge le
mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e
frequenta i corsi di formazione istituiti dall'amministrazione". Si
tratta di un controllo sull'adempimento delle mansioni e sul profitto
dei corsi, che può esprimersi anche al di fuori di un giudizio
esplicito. L'art. 10, quarto comma, del d.P.R. n. 3 del 1957,
infatti, dispone: "Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo
di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un
giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente".
Tra l'art. 10 del d.P.R. n. 3 del 1957 e la normativa universitaria
sulla nomina ad ordinario dopo il triennio di straordinariato e sulla
conferma del professore associato, così come sopra descritta, corre
la relazione lex generalis - lex specialis con la conseguenza della
applicazione del principio ermeneutico lex specialis derogat
generali.
Ne risulta esclusa nel caso di specie l'applicazione dell'intero
art. 10 e ovviamente dell'invocato quinto comma: "corrispondenza" di
carriera e "analogia" di mansioni tra professori di prima e
professori di seconda fascia non sono proponibili dinanzi alla ratio
legis del riordinamento del 1980 che ha voluto intrinseca diversità
delle due figure e distinte modalità del rispettivo reclutamento.
6. - In definitiva, nucleo della questione di costituzionalità è
se il legislatore abbia usato trattamento pari in causa dispari,
applicando la disciplina del triennio di straordinariato sia al
candidato proveniente dalla fascia dei professori associati sia al
candidato che tale provenienza non abbia.
La ratio decidendi va rinvenuta nella estraneità dei servizi
pregressi alla materia del giudizio scientifico sui candidati nel
concorso per l'accesso alla fascia dei professori ordinari. È da
questa prospettiva, del giudizio sulla piena maturità scientifica,
che i candidati sono in condizione di totale parità, qualunque sia
la loro provenienza. Ne consegue che l'applicazione a tutti
indistintamente i vincitori del concorso per l'accesso alla prima
fascia del ruolo dei professori universitari del triennio di
straordinariato e relativo conclusivo giudizio per la nomina a
professore ordinario non concreta violazione del principio
costituzionale di eguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
7. - Quanto alla seconda questione, l'ordinanza di rimessione
assume "contrasto dell'art. 6, per la parte giuridica, e dell'art.
36, terzo, quarto e quinto comma, per la parte economica, del d.P.R.
n. 382 del 1980 con l'art. 3 della Costituzione, dal momento che
quanto meno alla categoria degli associati già incaricati
stabilizzati avrebbe dovuta essere garantita la permanenza fino al
70° anno".
Anche tale questione postula che il concorso per l'accesso alla
prima fascia dei professori universitari conservi diversità di
situazioni giuridiche a seconda delle provenienze dei
candidati-vincitori. Tale postulato è già stato dimostrato
insussistente. Il principio di eguaglianza, essendo applicata a tutti
indistintamente i vincitori del concorso a professore di prima fascia
la normativa sul collocamento fuori ruolo e poi a riposo, di cui
all'art. 19, primo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980 ("I professori
ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno
accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di
età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo"), è
salvaguardato proprio perché il legislatore ha adottato pari
trattamento in causa pari, evitando di perpetuare situazioni
acquisite in status precedenti ed esauriti.
In particolare, il professore incaricato stabilizzato, acquisito
il diritto a restare in servizio fino al 70° anno di età, lo
conserva qualora divenga associato a seguito di giudizio di
idoneità, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705,
ma non può vantarlo nella ulteriore nuova posizione di professore di
prima fascia, non essendo questa configurabile come prosecuzione
della carriera di professore di seconda fascia e in generale come
luogo di scorrimento di status riconosciuti da norme di diritto
transitorio quale quella del citato art. 6 della legge n. 705 del
1985.
A vanificazione, peraltro, delle ragioni economiche della
doglianza va rilevato che il professore associato già incaricato
stabilizzato, nel suo nuovo status di professore di prima fascia, è
pur sempre collocato a riposo al 70° anno, dopo il quinquennio
trascorso nella posizione di fuori ruolo. A confutazione del profilo
sollevato d'ufficio dal giudice a quo circa la violazione del
principio di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione per la
mancata piena utilizzazione del professore fino al 70° anno va
affermato che, al contrario, il buon andamento dell'Amministrazione
esige, da un canto, la massima possibile uniformità di regime nella
durata del servizio dei pubblici dipendenti e, dall'altro, che esso,
nell'ambito peculiare della istituzione universitaria, è meglio
realizzato quando si promuove il mutamento e l'avanzamento della
cultura e della scienza traverso il rinnovamento del corpo docente,
che non quando si protraggano i limiti d'età di alcune figure di
docenti pur portatrici di esperienze a lungo collaudate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6 e 36, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica") e dell'art. 4, ultimo comma, della legge 21 febbraio
1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della docenza
universitaria e relativa fascia di formazione, e per la
sperimentazione organizzativa e didattica"), in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Palermo, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:990 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte