Sentenza n. 992/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/10/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 32legge 730/1983
- art. 15legge 887/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma
quarto, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1984) e dell'art.15 della legge 22 dicembre 1984, n. 887
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 1985), promosso con ordinanza emessa
il 26 agosto 1987 dal pretore di Bologna nel procedimento civile
vertente tra Fedozzi Stefano e U.S.L. n. 28 ed altri, iscritta al n.
795 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Fedozzi Stefano, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'avv. Franco Agostini per Fedozzi Stefano e l'Avvocato
dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza emessa il 26 agosto 1987 dal Pretore di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Fedozzi Stefano e l'Unità
sanitaria locale n. 28 ed altri (Reg. ord. n. 795 del 1987) è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 32,
comma quarto, legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria per
l'anno 1984), e 15 legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria
per l'anno 1985), nella parte in cui "per gli anni 1984 e 1985 hanno
escluso la possibilità di rimborso delle spese sostenute
privatamente dal cittadino per quelle prestazioni sanitarie la cui
erogazione non sia stata prevista dal servizio pubblico (perché non
predisposta o direttamente, tramite le proprie strutture, o
indirettamente, tramite le strutture private convenzionate)", in
riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 32, primo comma, Cost.
Il ricorrente aveva dovuto effettuare a proprie spese (in data 21
marzo 1984 e 23 gennaio 1985) due accertamenti diagnostici mediante
tomografia assiale computerizzata (TAC) per Lit. 700.000 ciascuno, a
mezzo apparecchio a risonanza magnetica nucleare, all'epoca in
dotazione in Italia esclusivamente presso la casa di Cura "S. Pio X"
di Milano.
In presenza di ciò, il giudice a quo rileva che il quarto comma
dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1983 n. 730 (legge finanziaria
per l'anno 1984), reiterato dall'art.15 della legge 22 dicembre 1984
n. 887 (legge finanziaria per l'anno 1985), ha disposto che "per
l'esercizio 1984 le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto
costo ed in particolare le prestazioni di tomografia assiale
computerizzata (TAC), di ecografia, di diagnostica radioimmunologica
(RIA) di costo complessivo superiore a L. 150.000 e di ortopanoramica
debbono essere eseguite su prescrizione dello specialista del
servizio sanitario nazionale presso le strutture pubbliche ai sensi
degli artt. 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 o, in
via eccezionale, in caso di impossibilità accertata, presso
strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale".
La norma in parola, non avendo preso in considerazione l'ipotesi
della mancanza, presso le strutture pubbliche o private
convenzionate, delle specifiche apparecchiature, come avvenuto per il
Fedozzi, "costretto ad utilizzare la TAC spinale con apparecchio a
risonanza magnetica nucleare, all'epoca in dotazione in Italia presso
un'unica casa di cura, risulterebbe contrastare con l'art. 32 della
Costituzione". Quest'ultimo considera, infatti, la salute un diritto
fondamentale della persona umana, senza alcuna limitazione, mentre
nel caso concreto l'effettiva tutela, garantita "in condizioni di
uniformità ed eguaglianza" dall'art. 3, secondo comma, Cost.,
resterebbe frustrata dai divieti e dalle esclusioni recate dalla
normativa sovrariportata.
2. - In giudizio si è costituito l'interessato, associandosi ai
dubbi espressi nell'ordinanza.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
deducendo che non vi sarebbe violazione dell'art. 3, secondo comma,
Cost., poiché non sussisterebbe difforme regolamentazione di
situazione identiche mentre, con riguardo all'art. 32 Cost., si
osserva che l'uso della TAC nell'anno 1984 "era ancora in fase
sperimentale", come tale non rientrante fra le prestazioni erogabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 - L'art. 32, comma quarto, della legge 27 dicembre 1983, n.
730 (legge finanziaria 1984) stabiliva che, per l'esercizio cui la
norma si riferisce, la diagnostica specialistica ad alto costo ed in
particolare, fra gli altri, gli accertamenti di tomografia assiale
computerizzata (TAC) dovevano essere effettuati (per ottenerne
l'assunzione a carico del servizio sanitario) presso le strutture
pubbliche; solo in via eccezionale, in caso cioè di impossibilità
accertata, potevano consentirsi, ai fini del rimborso, presso
strutture private convenzionate. Tale previsione veniva espressamente
prorogata con l'art. 15 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge
finanziaria 1985).
1.2 - In presenza di una prestazione altamente specialistica
(tomografia con apparecchio a risonanza magnetica nucleare), eseguita
- previa prescrizione di necessità dell'esame - nell'unico istituto
privato, non convenzionato, che allora risultava in possesso delle
strumentazioni, il giudice a quo dubita della legittimità della
norma impugnata: una volta accertata la necessità diagnostica,
l'esclusione dal rimborso per un servizio reso da una struttura
(privata) non contemplata - poiché non convenzionata contrasterebbe
con l'art. 32 Cost. garante dell'effettiva tutela della salute e con
l'art. 3 che ne costituisce il presupposto.
2. - La questione è fondata.
Già la Corte ha avuto modo di affermare che il bene della salute
umana rappresenta, in forza dell'art. 32 Cost., quel diritto primario
e fondamentale che - per tali premesse - impone piena ed esaustiva
tutela (sentenze n. 184 del 1986 e n. 559 del 1987). Pertanto,
l'esclusione in assoluto, che si ricava dalla normativa in esame, di
qualsivoglia ristoro, ancorché ricorrano particolari condizioni di
indispensabilità non altrimenti sopperibili, incide sulla garanzia
di cui innanzi.
È appena il caso di soggiungere che ciò non contrasta con la
ricostruzione del sistema pure già operata da questa Corte, là dove
s'è riconosciuto (sent. n. 173 del 1987) che le strutture sanitarie
pubbliche si integrano, nella loro potenzialità, con altre private,
purché convenzionate, restando fermo il diritto del cittadino di
rivolgersi - a proprie spese - a libere prestazioni.
Quanto qui richiesto costituisce completamento esaustivo della
tutela dovuta. La comune esperienza suffraga - e il caso ne è
palmare conferma - come possano esservi cure ed interventi (è
conforme, in punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione) non
altrimenti soddisfattibili, talché risulta palese l'iniquità del
diniego di relativo ristoro a cura del Servizio sanitario nazionale,
anche in ordine ovviamente alla pregressa inscindibile diagnostica.
Va dichiarata pertanto, restando assorbita ogni altra prospettazione,
l'illegittimità costituzionale delle dedotte norme, per contrasto
con l'art. 32 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma
quarto, legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1984), e dell'art. 15 legge 22 dicembre 1984, n. 887
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 1985), nella parte in cui non
consentivano - con le stesse modalità ivi contemplate ai fini
dell'assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale
- la eseguibilità delle prestazioni di diagnostica specialistica ad
alto costo anche presso strutture private non convenzionate,
allorché queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative
apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero
indispensabili.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:992 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte