Sentenza n. 995/1988
Altra decisione · depositata il 27/10/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
notificato il 9 maggio 1981, depositato in cancelleria il 21
successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1981, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera 5 marzo 1981,
n. 213608/CUP, con la quale la Procura Generale della Corte dei conti
si è attribuito il potere di esercitare un'azione di risarcimento
danni per presunte "irregolarità" che sarebbero state commesse a
seguito del trasferimento alla Regione di trentadue ex dipendenti
degli enti edilizi soppressi;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia
Giulia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha promosso conflitto di
attribuzione contro un atto della Procura generale della Corte dei
conti - Contenzioso nelle materie di contabilità pubblica, con il
quale, in data 5 marzo 1981, è stato chiesto al Presidente della
Giunta regionale un dettagliato e documentato rapporto sulla vicenda
di trentadue ex dipendenti del Ministero dei lavori pubblici
trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia a seguito della
soppressione degli enti edilizi disposta dalla c.d. legge sulla casa
(legge n. 865 del 1971 e d.P.R. n. 1036 del 1972).
La richiesta della Procura presso la Corte dei conti era
finalizzata all'accertamento di eventuali responsabilità
patrimoniali per danni recati alla finanza regionale, ai sensi degli
artt. 30, 31 e 32 della legge 19 maggio 1976 n. 335 (Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di
contabilità delle regioni). Gli ipotizzati danni sarebbero derivati
dal fatto che alcuni ex dipendenti ministeriali, trasferiti alla
Regione dal 1° gennaio 1975, pur essendo rimasti inoperosi, senza
loro colpa, per vari mesi, sarebbero stati successivamente pagati con
decorrenza 1° gennaio 1975, conformemente peraltro a quanto previsto
dalla legge regionale 15 marzo 1976, n. 2.
2. - Secondo la regione ricorrente, l'atto impugnato
configurerebbe, innanzitutto, un inammissibile sindacato di merito.
In secondo luogo, sempre secondo la Regione, il potere di azione per
l'accertamento di eventuali responsabilità a carico di
amministratori o di dipendenti regionali non spetterebbe alla Procura
generale della Corte dei conti, ma alla regione medesima. E tale
tesi, secondo la ricorrente, sarebbe confermata da una recente norma
di attuazione (art. 12 d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469), secondo la
quale "nessuna azione può essere promossa nell'interesse della
Regione Friuli-Venezia Giulia, né questa può stare in giudizio,
davanti ad alcun giudice, se non per specifica determinazione della
Giunta regionale".
Ove le norme di riferimento non dovessero essere interpretate nel
senso voluto dalla Regione, quest'ultima chiede alla Corte
costituzionale di sollevare di fronte a sé stessa una questione di
costituzionalità concernente tanto l'art. 31 della legge 19 maggio
1976 n. 335, nella parte in cui non prevede che i giudizi di
responsabilità sono promossi ad istanza delle regioni, quanto l'art.
32, nella parte in cui stabilisce l'obbligo di denunziare al
Procuratore generale della Corte dei conti i fatti che diano luogo a
responsabilità.
3. - Si è regolarmente costitutito il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, per chiedere il rigetto del ricorso proposto.
Ad avviso del resistente, innanzitutto non è in alcun modo
possibile configurare l'attività della Corte dei conti come
controllo di merito. In secondo luogo, l'attribuzione dell'iniziativa
ad un organo diverso da quello cui spetta deliberare in materia di
liti costituirebbe una caratteristica necessaria della disciplina
della competenza giurisdizionale contabile della Corte dei conti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con il conflitto di attribuzione proposto, la Regione
Friuli-Venezia Giulia contesta alla Procura generale della Corte dei
conti il potere di promuovere, presso la Corte medesima, un'azione
vo'lta all'accertamento della responsabilità di amministratori o
dipendenti della Regione. Il conflitto è stato elevato in relazione
a un atto concernente una richiesta di notizie circa il trattamento
(definito, dopo alterne vicende, con la legge regionale 15 marzo
1976, n. 2) riguardante trentadue dipendenti del Ministero dei lavori
pubblici, trasferiti alla regione ricorrente a seguito della
soppressione degli enti edilizi. Gli atti di inquadramento nel ruolo
regionale dei menzionati ex dipendenti ministeriali, emanati in
applicazione della ricordata legge regionale n. 2 del 1976, sono
stati considerati legittimi dal giudice amministrativo, che però ha
dubitato della costituzionalità della stessa legge regionale in base
alla quale erano stati disposti. La relativa questione è stata
tuttavia respinta da questa Corte con la sentenza n. 99 del 1987.
2. - Con il presente ricorso per conflitto di attribuzione la
Regione Friuli-Venezia Giulia ripropone, in relazione a un atto di
concreto esercizio dei poteri istruttori della Corte dei conti,
argomenti analoghi a quelli prospettati in altre occazioni in ordine
alla spettanza alla Procura generale presso la Corte dei conti del
potere di azione per l'accertamento di eventuali responsabilità di
amministratori e dipendenti regionali. Più in particolare, la
ricorrente sostiene che spetterebbe soltanto alla Giunta regionale, e
non a un organo della Corte dei conti, deliberare in ordine al
promovimento dell'azione per eventuali danni procurati alla finanza
regionale.
Poiché gli argomenti addotti sono stati più volte giudicati in
passato come infondati (sentt. nn. 110 del 1970, 68 del 1971, 211 del
1972 e, da ultimo, 121 del 1988) e poiché la Regione non prospetta
nuovi profili o nuove considerazioni a sostegno della sua posizione,
questa Corte non ha alcun motivo per distaccarsi dalla sua costante
giurisprudenza e per non ritenere i predetti motivi come privi di
fondamento, anche ai fini dell'accoglimento del ricorso in esame.
3. - Gli unici profili nuovi prospettati dalla ricorrente, che
pertanto occorre esaminare nel presente giudizio, concernono,
innanzitutto, il presunto sconfinamento nel merito dell'atto
impugnato. Nuova è altresì l'eccezione di legittimità
costituzionale relativa agli artt. 31 e 32 della legge statale 19
maggio 1976 n. 335, nelle parti in cui non si prevede, nel primo, che
i giudizi di responsabilità siano promossi ad istanza delle regioni
e si stabilisce, nel secondo, l'obbligo della denunzia al Procuratore
generale della Corte dei conti dei fatti che diano luogo a
responsabilità.
3.1. - La prima censura non può essere accolta.
Come risulta dalla narrativa, l'atto impugnato è vòlto ad
accertare eventuali irregolarità, presuntivamente produttive di
danno alla finanza regionale, che si sarebbero verificate a seguito
del trasferimento alla Regione di un certo numero di dipendenti
statali. Ma poiché non è controverso che la Procura presso la Corte
dei conti si è attivata per l'accertamento di eventuali
responsabilità ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 della legge n. 335
del 1976, il fatto che tali responsabilità non vi siano (perché i
comportamenti che la Corte dei conti pretende di sindacare sono
conformi a quanto previsto da una legge regionale e perché
l'intempestiva approvazione di leggi regionali non è suscettibile di
dar luogo ad alcuna forma di responsabilità: sent. n. 70 del 1985)
non determina alcuna lesione delle competenze regionali.
3.2. - Né questa Corte ritiene di sollevare nel presente giudizio
questione di legittimità costituzionale degli articoli 31 e 32 della
legge 19 maggio 1976 n. 335, in quanto la relativa eccezione
prospettata dalla ricorrente appare manifestamente infondata alla
luce di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza
costituzionale indicata al precedente n. 2.
A quelle considerazioni si può aggiungere che il fatto che la
Procura generale presso la Corte dei conti agisca esclusivamente a
difesa dell'ordinamento obiettivo toglie ogni valore a quanto dedotto
dalla ricorrente con riferimento sia ad una presunta impossibilità,
per la suddetta Procura, di promuovere l'azione di responsabilità
anche per enti diversi dallo Stato, sia alla affermata rilevanza
della nuova norma di attuazione (art. 12 del d.P.R. 15 gennaio 1987
n. 169) la cui operatività è limitata alle azioni promosse
nell'interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia e non a quelle
(diverse) promosse a tutela dell'ordinamento obiettivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Procura generale presso la Corte dei Conti
promuovere l'azione di responsabilità, e quindi esercitare i
relativi poteri istruttori, nei confronti degli amministratori e dei
dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'accertamento di
eventuali danni connessi all'esercizio delle loro funzioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:995 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte