Sentenza n. 996/1988
Altra decisione · depositata il 27/10/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
citata
- art. 11d.P.R. 11/1972
- art. 11d.l. 1051/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato
l'11 maggio 1984, depositato in cancelleria il 23 successivo ed
iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1984, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro
dell'Agricoltura e Foreste del 21 febbraio 1984 (G.U. del 15 marzo
1984, n. 75) dal titolo: "Attribuzione ai capi degli Ispettorati
provinciali dell'agricoltura nelle province di trascurabile
importanza olivicola dei compiti assegnati alla commissione
provinciale olio, relativamente alla campagna 1983-84 e successive";
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e
l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - La Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato a seguito del decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, emesso in data 1 febbraio 1984, con
il quale si è stabilito che, per le province ritenute di
trascurabile interesse per la produzione olivicola (fra cui ne sono
state individuate otto facenti parte della Lombardia: Bergamo, Como,
Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese), i compiti
spettanti alle "Commissioni provinciali olio" (disciplinate dall'art.
11 del d.l. 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18
gennaio 1968, n. 10) siano attribuiti, a partire dalla campagna
1983-1984, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura. La
ricorrente ritiene che con tale decreto sia stata invasa la sfera di
competenza regionale in materia di "organizzazione interna" dei
propri uffici (che l'art. 123 Cost. demanda agli Statuti), dato il
carattere regionale che i detti ispettorati e i relativi uffici hanno
assunto a seguito dell'art. 11, lett. b, del d.P.R. 15 gennaio 1972,
n. 11, che annovera esplicitamente i citati ispettorati tra gli
uffici trasferiti. Su di essi, del resto, la stessa Regione Lombardia
ha già dettato le norme organizzative e sul personale con le leggi
regionali 3 luglio 1972, n. 16 (art. 9) e 1 agosto 1979, n. 42 (art.
48 e allegato, parte quarta).
In altri termini, ad avviso della ricorrente, lo Stato, mentre
sarebbe legittimato a delegare con proprio atto legislativo funzioni
amministrative alle regioni, non potrebbe affidare compiti, mansioni
ed esercizio di proprie funzioni a uffici e dipendenti regionali
attraverso un decreto ministeriale, basato, oltretutto, su leggi
anteriori all'attuazione dell'ordinamento regionale. Tanto più ciò
vale, conclude la ricorrente, se si considera che, nell'affidare gli
anzidetti compiti, il decreto impugnato ha direttamente attribuito
potestà provvedimentali a dipendenti regionali (le quali sono
riservate, per Statuto, alla sola Giunta) ed ha stabilito
un'organizzazione interna degli uffici diversa da quella disposta dal
legislatore regionale, che non ha minimamente previsto la figura dei
"capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura".
2. - Si è regolarmente costituito in giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.
L'Avvocatura osserva, innanzitutto, che il decreto-legge n. 1051
del 1967, nel dare attuazione ai regolamenti C.E.E. 22 settembre 1966
n. 133 e 26 ottobre 1967 n. 754 in materia di grassi e di olio
d'oliva e nel demandare all'A.I.M.A. la corresponsione ai produttori
dell'integrazione di prezzo ivi prevista (art. 1), ha disciplinato la
relativa procedura (artt. 3 e segg.) stabilendo che al pagamento
avrebbe provveduto l'ispettorato provinciale dell'alimentazione
previo parere di commissioni provinciali appositamente istituite, le
quali, nelle province con trascurabile produzione olivicola,
sarebbero state surrogate dai "capi degli ispettorati provinciali
dell'agricoltura (art. 11), i cui compiti in materia sarebbero stati
determinati con un successivo decreto ministeriale. Il D.M. 21
febbraio 1984, qui impugnato, ha dato attuazione a quest'ultima
disposizione individuando le province con trascurabile produzione
olivicola e attribuendo ai capi degli ispettorati gli stessi compiti
affidati alle predette commissioni.
Secondo la difesa dello Stato, in base al principio della
necessaria cooperazione fra organi centrali e periferici, desumibile
dall'art. 118 Cost., potrebbe ammettersi che lo Stato possa
utilizzare direttamente, per funzioni minori (specie se esecutive)
gli uffici e il personale degli enti autonomi, comprese le regioni.
Il principio invocato, sempre secondo l'Avvocatura, oltre ad essere
stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, avrebbe avuto
una puntuale conferma nell'art. 107, primo comma, del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, che, ancorché si riferisca espressamente
all'avvalimento di uffici od organi tecnici statali da parte delle
regioni, intenderebbe riconoscere un più ampio principio
collaborativo, di cui quella indicata rappresenterebbe solo una delle
possibili applicazioni.
L'istituto dell'avvalimento di uffici di altro ente, che esprime
un principio di economia di strutture e di mezzi amministrativi, non
deve comportare, secondo la difesa dello Stato, alterazioni di un
certo momento nello svolgimento della normale attività degli stessi
uffici, dovendo essere demandati compiti che possano venir assolti
nell'ambito di funzioni connaturali alla loro ordinaria competenza,
con l'usuale dispiego di mezzi materiali e procedure e secondo tipici
schemi organizzatori propri dell'ufficio attributario. Nel caso in
esame, ad avviso dell'Avvocatura, questi principi sarebbero
pienamente osservati, in quanto il complesso di compiti, per lo più
vincolati, attribuito dal decreto impugnato agli uffici regionali non
determinerebbe apprezzabile modificazione delle mansioni ordinarie
degli stessi, esigendosi da essi un impegno, anche quantitativo, solo
marginale negli adempimenti istruttori ad essi demandati.
Per tali ragioni, conclude l'Avvocatura, l'atto impugnato non
comporterebbe un'interferenza da parte dello Stato nel potere
organizzatorio spettante alle regioni, tanto più che non si potrebbe
dare soverchio peso all'espressione usata dal decreto ministeriale in
relazione ai "capi degli ispettorati", volendosi riferire l'atto
impugnato alla persona o alle persone preposte ai suddetti uffici, e
non già istituire figure non previste nell'organizzazione regionale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il conflitto di attribuzione oggetto del presente giudizio è
stato sollevato dalla Regione Lombardia, che ritiene invasa la
propria sfera di competenza in materia di organizzazione interna
regionale (art. 123 Cost.) da parte del decreto del Ministro
dell'agricoltura e foreste 21 febbraio 1984 ("Attribuzione ai capi
degli ispettorati provinciali dell'agricoltura nelle province di
trascurabile importanza olivicola dei compiti assegnati alla
commissione provinciale olio, relativamente alla campagna 1983-84 e
successive"), che, in attuazione dell'art. 11, u.c., d.l. 21 novembre
1967, n. 1051 (convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10), dopo
aver individuato le province di trascurabile importanza per la
produzione olivicola (fra le quali otto situate in Lombardia), ha
"attribuito" ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura i
compiti di norma spettanti alle "commissioni provinciali olio",
previste dall'art. 11, comma quinto, del ricordato d.l. n. 1051 del
1967.
A sostegno del proprio ricorso, la Regione Lombardia argomenta
che, poiché i predetti ispettorati sono stati trasferiti alle
regioni dall'art. 11, lett. b, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, il
decreto impugnato realizzerebbe un'illegittima assegnazione di
compiti statali a uffici regionali, la quale sarebbe tanto più
ingiustificata in quanto atterrebbe a potestà provvedimentali,
riservate per Statuto alla Giunta, e concernerebbe figure, come i
"capi degli ispettorati", che non sono previsti nell'organizzazione
della Regione stessa.
2. - Il ricorso è infondato, poiché quella che impropriamente è
definita nel decreto impugnato come "attribuzione" ai capi degli
ispettorati provinciali dell'agricoltura dei compiti spettanti alle
commissioni di cui all'art. 11, comma quinto, del d.l. n. 1051 del
1967, è in realtà una forma di avvalimento di uffici regionali da
parte dello Stato, che in ipotesi è esercitata nell'osservanza dei
criteri di validità e dei limiti propri di codesto istituto.
2.1. - Va preliminarmente precisato che, come questa Corte ha già
affermato (sent. n. 216 del 1987), le funzioni che il decreto
impugnato intende "attribuire" ai "capi degli ispettorati provinciali
dell'agricoltura" sono indubbiamente di spettanza statale.
Esse, infatti, ineriscono a un regime di aiuto alla produzione
dell'olio di oliva, che, avendo come obiettivo la tutela della
produzione interna rispetto a quella extra-comunitaria e la
promozione di una sufficiente offerta di olio d'oliva, tende a
garantire un reddito adeguato ai produttori operanti all'interno
della C.E.E. attraverso la corresponsione di un contributo
integrativo pari alla differenza fra il prezzo indicativo alla
produzione e quello indicativo di mercato, in genere inferiore al
primo. In altre parole, come questa Corte ha precisato nella sentenza
prima citata, le funzioni considerate, essendo collegate
all'erogazione di un'integrazione del reddito che il produttore
ricava dal libero gioco della domanda e dell'offerta e configurando
pertanto una misura di sostegno del mercato agricolo attraverso
un'integrazione di prezzo diretta a remunerare gli elevati costi di
produzione dell'olio di oliva, attengono sicuramente alla
"regolazione del mercato" (v. anche sentt. nn. 304 e 433 del 1987).
Inoltre, inserendosi in un regime di aiuti che è correlato a un più
generale intervento comunitario (dettagliatamente disciplinato da
molteplici regolamenti del Consiglio e della Commissione della
C.E.E.) e che è diretto a soddisfare l'interesse della produzione
olivicola su tutto il territorio nazionale in base a indirizzi
unitari e non frazionabili, le predette funzioni danno vita a un
intervento di interesse nazionale (v. sentt. nn. 142 del 1972, 216
del 1987). Per tali caratteri, dunque, esse ricadono nella competenza
dello Stato, ai sensi dell'art. 71, lett. b, del d.P.R. n. 616 del
1977.
Nel disciplinare l'esercizio di tali funzioni, il legislatore
nazionale, a partire dal d.l. 6 novembre 1966, n. 912 (convertito
nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143), ha stabilito una complessa
procedura (confermata, poi, da numerosi altri provvedimenti
legislativi, fra cui il ricordato d.l. n. 1051 del 1967), per effetto
della quale, mentre è dato all'Azienda di Stato per gli Interventi
nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) il compito di corrispondere
l'integrazione di prezzo sopra menzionata, è nel contempo previsto
che, per tale compito, l'Azienda si avvalga degli Ispettorati
provinciali dell'alimentazione, ai quali sono affidate, allo scopo,
funzioni istruttorie (ricevimento delle domande, verifica della
quantità di olio da ammettere all'aiuto, quantificazione dell'aiuto
stesso) ed esecutive (liquidazione dell'integrazione).
Sempre per effetto dei medesimi provvedimenti legislativi, gli
ispettorati, nello svolgimento delle predette funzioni, sono
affiancati dalle "commissioni provinciali olio", aventi compiti di
proposta (poi venuti meno), consultivi e di controllo, fra i quali
sono ricompresi tanto quello di esprimere pareri sulla concessione
dell'integrazione di prezzo, quanto quello di quantificare l'olio da
ammettere all'integrazione, sulla base di un procedimento di verifica
degli altri dati allegati (quantità e tipo di olive date, etc.), nei
casi eccezionali in cui venisse a mancare la denuncia del frantoiano
sulla quantità di olio molita. Gli stessi provvedimenti prevedono
poi - ed è a questo proposito che è sorto il presente conflitto -
che, per le zone ritenute di trascurabile importanza per la
produzione olivicola - zone da individuarsi con un successivo decreto
ministeriale -, i compiti spettanti alle commissioni provinciali da
ultimo menzionate sarebbero stati affidati, sempre con il futuro
decreto ministeriale, ai capi degli ispettorati provinciali
dell'agricoltura (art. 11, u.c., d.l. n. 1051 del 1967).
2.2. - Intervenuto, con il d.P.R. n. 11 del 1972, il trasferimento
alle regioni degli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e
foreste, il rapporto di avvalimento già esistente tra l'A.I.M.A. e i
predetti ispettorati, divenuti nel frattempo regionali, è
automaticamente continuato in virtù delle regole che presiedono al
trasferimento di funzioni e, in particolare, al principio di
integrità delle funzioni trasmesse agli uffici succeduti a quelli
trasferiti. Più precisamente, poiché i compiti istruttori ed
esecutivi che gli ispettorati dovevano compiere per conto
dell'A.I.M.A., come uffici statali periferici di cui l'Azienda si
avvaleva, erano determinati, quanto a contenuti e a titolo giuridico,
dai ricordati provvedimenti legislativi anteriori al d.P.R. n. 11 del
1972 e poiché con il trasferimento alle regioni degli ispettorati
medesimi gli uffici regionali erano succeduti agli stessi in ogni
loro rapporto e funzione, l'avvalimento da parte dell'A.I.M.A. dei
predetti uffici non poteva non continuare sulla base e nei termini
stabiliti dai menzionati provvedimenti legislativi (d.l. n. 1051 del
1967 e successive modificazioni), quantomeno fintantoché le regioni
non avessero ridisciplinato la materia modificando la ripartizione
dei compiti tra gli uffici trasferiti.
Siffatta continuità dell'esercizio, da parte dei suddetti
Ispettorati, delle funzioni istruttorie ed esecutive collegate al
rapporto di avvalimento con l'A.I.M.A. è stata, del resto,
confermata da una duplice esplicita manifestazione di volontà sia
della Regione Lombardia, sia dello Stato. La prima, infatti,
contrariamente a quanto affermato dalla sua difesa nel presente
giudizio, non ha ancora ridisciplinato le anzidette funzioni, ma,
proprio attraverso una delle norme che erroneamente vengono addotte
come prova del contrario, ha stabilito che gli uffici periferici del
Ministero dell'agricoltura trasferiti alla regione "continuano a
esercitare le attività istruttorie ed esecutive in atto svolte", in
attesa di una nuova disciplina legislativa regionale delle funzioni
dei corrispondenti servizi (art. 9, comma primo, legge Reg. Lombardia
3 luglio 1972, n. 16). Da parte sua, lo Stato - pur dopo l'entrata in
vigore della legge 14 agosto 1982, n. 610, che, riordinando
l'A.I.M.A., ha riconosciuta la possibilità che tale azienda, in
relazione alle funzioni in considerazione, instauri rapporti di
"avvalimento collaborativo" con le regioni, "stipulando con esse
apposite convenzioni di durata anche poliennale" (art. 3, lett. e) ha
confermato, attraverso il decreto del Ministro dell'agricoltura 2
gennaio 1985 (art. 20), di voler continuare ad avvalersi degli uffici
regionali in questione, sulla base delle funzioni da questi prestate
in base al d.l. n. 1051 del 1967, come modificato da successive
disposizioni di legge e, in particolare, dal d.l. 18 dicembre 1970,
n. 1012 (convertito in legge 12 febbraio 1971, n. 8).
Posto in questione da un ricorso per conflitto di attribuzione
sollevato dalla stessa Regione Lombardia, il rapporto di avvalimento
sopra descritto - che fino a questo momento si è conservato identico
alla disciplina ricevuta dai provvedimenti legislativi anteriori al
d.P.R. n. 11 del 1972, per effetto del ricordato principio di
integrità delle funzioni passate alle regioni in conseguenza del
trasferimento alle medesime degli uffici ad esse preposti - è stato
ritenuto da questa Corte pienamente rispettoso dei principi
costituzionali concernenti la possibilità dello Stato di avvalersi
di uffici regionali, nell'ambito della necessaria cooperazione che
presiede ai rapporti tra apparati statali e enti regionali (v. sent.
n. 216 del 1987).
2.3. - Con il ricorso della Regione Lombardia in esame si contesta
un ulteriore aspetto della disciplina ora descritta, che, pur se
riguarda funzioni ausiliarie svolte a favore degli ex ispettorati
utilizzati dall'A.I.M.A. e, come tali, accessorie al rapporto di
avvalimento oggetto della pronunzia appena citata, presenta profili
giuridici diversi dal caso precedente. E la diversità è data dal
fatto che i compiti spettanti alle "commissioni speciali olio", che,
nelle zone a trascurabile produzione olivicola, dovevano essere
attribuiti con un successivo decreto ministeriale ai "capi degli
ispettorati provinciali dell'agricoltura" in base all'art. 11, u.c.,
del d.l. n. 1051 del 1967, non erano ancora stati concretamente
conferiti a questi ultimi al momento del loro trasferimento alle
regioni.
Detto in altre parole, mentre nel caso precedentemente giudicato,
questa Corte ha potuto arguire che le funzioni regionali ereditate
dagli uffici periferici del Ministero dell'Agricoltura e già
esercitate da questi per conto dell'A.I.M.A. continuavano a permanere
in un identico rapporto di avvalimento verso la suddetta azienda di
Stato, in quanto trasferite nell'integrità dei loro rapporti come
definiti dai provvedimenti legislativi anteriori (d.l. n. 1051 del
1967 e successive modificazioni), al contrario lo stesso ragionamento
non può valere per la risoluzione del conflitto qui in discussione,
per la semplice ragione che una continuità delle funzioni
precedentemente svolte non è neppure concepibile in mancanza di una
concreta attribuzione delle stesse prima del trasferimento.
In realtà, l'effettiva imputazione ai "capi degli ispettorati
provinciali dell'agricoltura" dei compiti spettanti alla "commissione
provinciale olio" - in particolare, del parere sulla concessione
dell'integrazione di prezzo di cui al d.l. n. 1051 del 1967 e della
quantificazione dell'olio ammesso alla suddetta integrazione nel caso
in cui quella non sia indicata - è stata operata soltanto con il
decreto del Ministro dell'agricoltura 21 febbraio 1984, a seguito
della (prima) individuazione delle province a trascurabile produzione
olivicola ( ex art. 11, u.c., del decreto-legge appena citato). Ed è
proprio questo l'atto impugnato nel presente giudizio, in quanto,
demandando a uffici (divenuti) regionali compiti connessi
all'espletamento di funzioni statali, è ritenuto invasivo delle
competenze che le regioni vantano, a norma dell'art. 123 Cost.,
sull'organizzazione dei propri uffici.
Per la verità, tale decreto ministeriale non è privo di
improprietà, che sono tuttavia superabili in via interpretativa. La
prima concerne proprio il punto-chiave del decreto stesso, laddove si
parla di "attribuzione" delle funzioni definite dall'art. 11 del d.l.
n. 1051 del 1967 a uffici trasferiti da tempo alle regioni. È chiaro
che, interpretando il decreto sulla base delle norme di legge di cui
si pone come attuazione (art. 11, u.c., del d.l. n. 1051 del 1967) e
nel quadro della ripartizione di competenze (successivamente)
delineato nella legislazione nazionale (dd.PP.RR. n. 11 del 1972 e n.
616 del 1977), quell'espressione non sta a significare altro che la
decisione dello Stato di far esercitare le predette funzioni, che,
giova ricordarlo, sono rimaste di competenza statale, agli uffici
regionali corrispondenti agli anzidetti ispettorati provinciali (per
la Lombardia i "servizi provinciali per l'agricoltura" ex l. reg. 1
agosto 1979, n. 42, allegato, parte quarta), in armonia, del resto,
con il rapporto di avvalimento già instaurato in ordine alle
funzioni di cui quelle in contestazione sono accessorie.
Del pari superabile in via interpretativa è una seconda, meno
grave, improprietà: quella attinente agli organi destinatari delle
funzioni in discussione, che sono indicati come i "capi degli
ispettorati provinciali dell'agricoltura". Anche in tal caso, come ha
sostenuto l'Avvocatura dello Stato, per le ragioni appena esposte
deve intendersi che il riferimento sia diretto alle persone preposte
agli uffici regionali corrispondenti ai predetti ispettorati
provinciali, potendosi giustificare il ricorso all'antica
denominazione con un'esigenza di economia e di chiarezza di
linguaggio, dato che ogni regione può conferire ai corrispondenti
uffici collocazioni e sigle diverse.
2.4. - Posto, dunque, che si tratta di un'ipotesi di avvalimento
di uffici regionali da parte dello Stato - ipotesi che questa Corte
ha già giudicato, in via di principio, conforme a Costituzione
(sentt. nn. 23 del 1957, 216 del 1987) - ai fini della risoluzione
del presente conflitto occorre vagliare se lo Stato possa avvalersi
di uffici regionali con decisione unilaterale, come quella adottata
nel caso con il d.m. 21 febbraio 1984.
Quando l'avvalimento non sia direttamente disposto da una legge
nazionale come particolare forma di collaborazione tra uffici statali
e uffici regionali, la possibilità dello Stato di instaurare tale
forma di cooperazione con le regioni, che risponde indubbiamente a un
principio di economia nell'uso dei mezzi amministrativi, va in ogni
caso bilanciata con la necessaria salvaguardia dell'autonomia
organizzativa che ogni regione vanta sui propri uffici in forza
dell'art. 123 della Costituzione. Questa esigenza, proprio perché
postula un bilanciamento, non può portare, come vorrebbe la Regione
ricorrente, alla negazione totale della possibilità dello Stato di
instaurare unilateralmente rapporti di avvalimento con uffici
regionali, ma conduce piuttosto a una diversa, più elastica, regola,
la quale dipende dall'eventualità, o meno, che l'utilizzazione da
parte dello Stato di uffici regionali, per il tipo e la dimensione di
prestazioni richieste, arrechi alterazioni significative
nell'organizzazione delle regioni ovvero comporti un sostanziale
turbamento nello svolgimento della normale attività degli uffici
regionali.
Nel caso che l'avvalimento sia tale da rendere probabile la
realizzazione dell'una o dell'altra eventualità ora accennate, esso
non può essere stabilito senza la stipula di apposite convenzioni
dirette a regolare i vari aspetti del reciproco rapporto che si vuol
istaurare. In tal senso è orientata, del resto, proprio la
legislazione nazionale a proposito della possibilità dell'A.I.M.A.
di avvalersi degli uffici regionali per lo svolgimento in sede locale
delle sue varie funzioni, compresa la concessione dell'integrazione
di prezzo ai produttori di olio d'oliva (v. art. 3, lett. e, legge n.
610 del 1982, sopraricordato). Nello stesso senso è l'orientamento
generale dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977, il quale, quando
prevede ipotesi di avvalimento dotate di un minimo di complessità,
esige appunto la convenzione tra le parti per regolare i reciproci
rapporti (v. ad esempio, per restare nel campo dell'agricoltura, gli
artt. 68, u.c., e 71, lett. c, del decreto medesimo). E al medesimo
risultato porta soprattutto la giurisprudenza di questa Corte che,
nel riconoscere un particolare valore e una particolare efficacia al
principio cooperativo, ha affermato che "quando concorre una
molteplicità di interessi eterogenei, riferiti a soggetti diversi e
tutti di rilievo costituzionale, alla loro composizione deve
provvedersi attraverso intese" (sentt. nn. 286 del 1985, 175 del
1976).
Tuttavia, nel caso in cui l'avvalimento non è in grado di
comportare alterazioni significative nell'organizzazione degli uffici
che si intende utilizzare, né di produrre un sostanziale turbamento
nello svolgimento della normale attività degli stessi uffici, ma
suppone, piuttosto, l'affidamento di compiti di non rilevante
entità, che siano connaturali alla loro ordinaria competenza e siano
assolvibili con l'usuale dispiego dei loro mezzi materiali e secondo
gli schemi organizzatori loro propri, esso può essere disposto dallo
Stato con atto unilaterale senza comportare, con ciò stesso,
un'illegittima interferenza nell'autonomia organizzatoria dell'ente i
cui uffici si intende utilizzare.
Non vi può essere dubbio che nel caso dedotto in giudizio con il
presente conflitto di attribuzione si versi nell'ultima fra le
ipotesi delineate. Infatti, come ha esattamente osservato
l'Avvocatura dello Stato, i compiti demandati agli uffici regionali
istituiti in luogo dei "capi degli ispettorati provinciali
dell'agricoltura" non comportano apprezzabili modificazioni nelle
funzioni ordinariamente espletate da quegli uffici, sia perché
suppongono un impegno quantitativo assolutamente marginale
(trattandosi di zone a trascurabile produzione olivicola), sia
perché non esigono strutture o mezzi materiali e personali
aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente posseduti dagli stessi
uffici (risolvendosi, quei compiti, nell'espressione di un parere
sulla concessione dell'integrazione di prezzo e nella determinazione
dei quantitativi di olio ammissibili all'integrazione stessa negli
eccezionali casi in cui non siano attestati dal frantoiano).
Per tali ragioni, non si può non concludere che lo Stato abbia
correttamente esercitato un suo potere quando, con il decreto del
Ministro dell'agricoltura 21 febbraio 1984, ha demandato agli uffici
regionali succeduti ai "capi degli ispettorati provinciali
dell'agricoltura" i compiti che l'art. 11 del d.l. n. 1051 del 1967
attribuisce alla "commissione provinciale olio", ivi prevista.
3. - Questa conclusione è, tuttavia, contestata dalla Regione
ricorrente con un argomento anticipatamente prospettato, che non
appare comunque fondato.
La Regione Lombardia sostiene che i compiti affidati in
avvalimento ai responsabili degli uffici regionali sopra menzionati
modificherebbero sostanzialmente un connotato fondamentale
dell'organizzazione amministrativa della Regione stessa, in quanto
comporterebbero un conferimento ai predetti uffici di potestà
provvedimentali, che sono statutariamente riservate soltanto alla
Giunta regionale (art. 21, n. 11, St. Lomb.). Così, in realtà non
è, poiché l'esercizio delle funzioni demandate, con l'atto
impugnato, agli anzidetti uffici regionali consiste in attività
collegate a procedimenti amministrativi di secondo grado, che, come
tali, esauriscono i loro effetti all'interno del procedimento
principale.
Più precisamente, a tali uffici si richiede, innanzitutto,
l'espressione di un parere agli organi competenti a concedere
l'integrazione di prezzo prevista da regolamenti comunitari e dal
d.l. n. 1051 del 1967 (e successive modificazioni) a favore dei
produttori di olio di oliva nelle zone a trascurabile produzione
olivicola; in secondo luogo, la quantificazione dell'olio di oliva
prodotto nelle zone ora ricordate da ammettere all'integrazione di
prezzo nelle ipotesi eccezionali previste dall'art. 4, comma quarto,
del d.l. n. 1051 del 1967, quantificazione che, per espresso disposto
legislativo, va compiuta attraverso una procedura di controllo di una
serie di dati allegati alla domanda per l'integrazione (artt. 11,
lett. b), e 4, comma quinto, del d.l. appena citato). Appare,
pertanto, chiaro da questa sommaria descrizione che in nessuno dei
casi previsti (espressione di un parere e controllo sui dati
denunciati in ordine alla quantificazione dell'olio ammesso
all'aiuto) richiede agli uffici regionali di cui lo Stato intende
avvalersi l'esercizio di potestà provvedimentali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato avvalersi degli uffici regionali,
succeduti, in virtù dell'art. 11, lett. b), del d.P.R. 15 gennaio
1972, n. 11, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura,
per l'esercizio dei compiti che l'art. 11, u.c., del d.l. 21 novembre
1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e
successive modificazioni, demanda ai capi dei predetti ispettorati
provinciali in materia di concessione dell'integrazione di prezzo ai
produttori di olio di oliva nelle zone di trascurabile importanza per
la produzione olivicola.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:996 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte