Art. 94 cost.

[1]Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

[2]Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

[3]Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

[4]Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

[5]La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art94