Art. 71-bis cura italiaDonazioni anti spreco per il rilancio della solidarieta' sociale

(( All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonche' dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari";
  • b)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilita' del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3")).

Testo vigente dal 30 aprile 2020, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art71bis · fonte su Normattiva