Art. 9 cura italiaPotenziamento delle strutture della Sanita' militare

((Al fine di fronteggiare)) le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, e' autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e' autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attivita' germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a ((35,304 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede)) ai sensi dell'articolo 126.

Testo vigente dal 30 aprile 2020, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art9 · fonte su Normattiva