Ordinamento giudiziario - In genere - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure, adottate con deliberazioni del Consiglio dei ministri e con ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile, connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza incidenti sull'esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale e sull'organizzazione e l'attività degli uffici giudiziari - Denunciata violazione dei principi sull'esercizio della funzione legislativa, del riparto di competenze in materia sanitaria tra Stato e Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica, nonché dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dei principi dell'indipendenza del giudice e del giusto processo - Censura di normativa di rango non primario e difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 165001).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per censura di normativa di rango non primario e difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Lanciano in riferimento agli artt. 32, 76, 77, 97, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, 117, terzo comma, 120 nonché all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE, «e/o» all'art. 168 TFUE, in combinato disposto con l'art. 12, par. 1, lett. a ), della decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 e con gli artt. 12 e 43 del Regolamento sanitario internazionale - della delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, e dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché dell'art. 122 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., e dell'art. 14, commi 1 e 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella parte in cui, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, prescrivono misure connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 incidenti sull'esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale e sull'organizzazione e l'attività degli uffici giudiziari. Le censurate disposizioni, ai sensi dell'art. 134 Cost., non rientrano tra gli atti sottoponibili al sindacato di legittimità costituzionale, mentre le censurate disposizioni con forza di legge sono prive di qualsivoglia collegamento con la decisione della controversia demandata al giudice a quo , il quale, peraltro, neppure argomenta in proposito.
sentenza 31/2022massima n. 44735 Riguarda ancheart. 122 Decreto Cura Italia
Ordinamento giudiziario - In genere - Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio - Estensione ai giudici di pace delle misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, del diritto al lavoro, a una retribuzione proporzionata e dignitosa, dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, della riserva di legge sull'ordinamento giudiziario e la magistratura, del principio del giusto processo, del contraddittorio, della terzietà e dell'imparzialità del giudice - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 165001).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Lanciano con riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 36, primo comma, 38, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE, alle clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nonché in relazione agli artt. 1, 2, 4, 12, 24 ed E della Carta sociale europea - degli artt. da 1 a 33 del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui tali disposizioni sono estese ai giudici di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, dell'art. 5 della legge n. 57 del 2016, laddove affida il coordinamento dell'ufficio del Giudice di pace al presidente del Tribunale, dell'art. 11, comma 4- ter , della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui stabilisce che l'importo di euro 72.000 lordi annui costituisca il tetto massimo e non la retribuzione lorda annuale comunque spettante al giudice di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, dell'art. 119 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui riconosce ai magistrati onorari un contributo economico inadeguato per il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria nei mesi di marzo-maggio 2020, dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, laddove non estende anche ai Giudici di pace la procedura di stabilizzazione e di superamento del precariato prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, degli artt. 42, comma 2, e 83 del d.l. n. 18 del 2020, dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, dell'art. 14, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertiti, in combinato disposto, nella parte in cui «hanno paralizzato e paralizzano l'attività giurisdizionale di questo giudice di pace» nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Le disposizioni censurate non hanno collegamento con l'oggetto del giudizio principale, costituito da una pretesa risarcitoria di un danno da circolazione stradale.
sentenza 31/2022massima n. 44737 Riguarda ancheart. 42 Decreto Cura Italiaart. 83 Decreto Cura Italiaart. 119 Decreto Cura Italiaart. 3 d.l. 28/2020art. 1 d.lgs. 116/2017art. 2 d.lgs. 116/2017e altri 34