Art. 142 rilancio — Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA
All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
- a)registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b)liquidazione periodica dell'IVA;
- c)dichiarazione annuale dell'IVA.";
- b)il comma 1-bis e' abrogato.
Testo vigente dal 19 maggio 2020, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva