Art. 163 rilancioProroga in materia di tabacchi

Ferma restando la necessita' di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.

Testo vigente dal 19 maggio 2020, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art163 · fonte su Normattiva