Art. 217-bis rilancioSostegno delle attivita' sportive universitarie

Per sostenere le attivita' sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle universita', danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, e' integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto

Testo vigente dal 19 luglio 2020, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art217bis · fonte su Normattiva