Art. 67 rilancioIncremento Fondo Terzo Settore

Al fine di sostenere le attivita' delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo vigente dal 19 maggio 2020, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art67 · fonte su Normattiva