Art. 69 rilancio

Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: "per un periodo non superiore a nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter";
  • b)al comma 5, le parole: "pari a 338,2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 828,6 milioni di euro". Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo vigente dal 19 maggio 2020, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art69 · fonte su Normattiva