Art. 22 semplificazioni bisNuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste" e le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni di cui al comma 2";
  • b)al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il seguente: "E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnicoamministrativa, un livello di progettazione esecutivo.";
  • c)al comma 4, le parole "ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente";
  • d)al comma 6, la parola "cinque" e' sostituita dalla seguente: "dieci" e le parole ", l'autorita' competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente" sono soppresse;
  • e)al comma 7, dopo le parole "l'autorita' competente" sono inserite le seguenti: "indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente";
  • f)al comma 8:
  • 1)al terzo periodo, le parole "Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis";
  • 2)al sesto periodo, le parole "per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".

Testo vigente dal 31 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art22 · fonte su Normattiva