Art. 24-bis semplificazioni bis — Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche
La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attivita' delle predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 3. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 e' rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano le modalita' e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Testo vigente dal 31 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva