Art. 31-quinquies semplificazioni bis — Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "16-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica puo' essere conferita all'OCSIT la facolta' di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, puo' essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere"
Testo vigente dal 31 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva