Art. 35-bis semplificazioni bisMisure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificita' e la multifunzionalita' della filiera nonche' l'opportunita' di un suo rilancio, dopo il comma 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti: "4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonche' per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi. 4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o piu' soggetti, singoli o associati, di cui almeno la meta' deve essere titolare del diritto di proprieta' o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali. 4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonche' di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversita' e dei paesaggi forestali, possono:

  • a)individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;
  • b)promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprieta' agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprieta' fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonche' dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
  • c)prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
  • d)prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;
  • e)promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualita' di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualita' di esercenti attivita' di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater. 4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione"

Testo vigente dal 31 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art35bis · fonte su Normattiva