Art. 37-bis semplificazioni bisMisure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo

Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al numero 21 "Gesso di defecazione", dopo le parole: "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione";
  • b)al numero 22 "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole: "anidride carbonica" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione".

Testo vigente dal 31 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art37bis · fonte su Normattiva