Art. 55-bis semplificazioni bis — Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale
All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data".
Testo vigente dal 31 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva