Art. 55-ter semplificazioni bis — Semplificazione in materia di incasso degli assegni
1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il girante per l'incasso puo' attestare la conformita' della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonche' la conformita' della copia informatica all'originale cartaceo. Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalita' che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrita' e l'inalterabilita' dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo"
Testo vigente dal 31 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva