Art. 64-quater semplificazioni bisFruizione delle aree naturali protette

Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.

Testo vigente dal 31 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art64quater · fonte su Normattiva