Art. 66-quater semplificazioni bisSemplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsita'

All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 152, dopo le parole: "sospette di falsita'," sono inserite le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,";
  • b)al comma 153, le parole: "fino ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravita' della violazione".

Testo vigente dal 31 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art66quater · fonte su Normattiva