Art. 1-quater sostegniAccelerazione delle attivita' di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori

1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del Fondo indennizzi risparmiatori (FIR) istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "La citata Commissione e' composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e probita'" sono sostituite dalle seguenti: "La citata Commissione e' composta da un numero di membri non superiore a quattordici, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e probita'". Resta fermo il limite di spesa, per l'anno 2021, pari a 1,2 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 501, della predetta legge n. 145 del 2018

Testo vigente dal 22 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art1quater · fonte su Normattiva