Art. 26-bis sostegniConcessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista

Testo vigente dal 22 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art26bis · fonte su Normattiva