Art. 28 sostegni
Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'((emergenza da COVID-19)) Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) all'articolo 53, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati puo' essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli interessi. 1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"))
- a)all'articolo 54, ai commi 1 e 2, le parole: «800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»;
- b)all'articolo 54, il comma 3 e' cosi' sostituito: «3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»;
- c)all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
- d)all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
- e)all'articolo 54, dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente: «7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.»;
- f)all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
- g)all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
- h)all'articolo 57, il comma 5 e' abrogato;
- i)all'articolo 60, il comma 4 e' cosi' sostituito: «4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attivita' aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 ((o per i lavoratori)) autonomi sulle cui attivita' commerciali la pandemia di COVID-19 ((ha inciso negativamente)), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo per il quale e' concesso l'aiuto ((, o a condizione)) che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attivita' commerciale per tutto il periodo per il quale e' concesso ((l'aiuto)). L'imputabilita' della sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere retrodatata al 1° febbraio 2020.»;
- j)all'articolo 60, il comma 5 e' cosi' sostituito: «5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda ((, compresi i contributi)) previdenziali a carico del ((datore di lavoro,)) ((del personale beneficiario, o)) l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario ((del lavoratore autonomo))»;
- k)all'articolo 60-bis, al comma 2, la lettera a) e' cosi' sostituita: «a) l'aiuto e' concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;»;
- l)all'articolo 60-bis, al comma 5, le parole: «3 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
- m)all'articolo 61, comma 2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», nonche', dopo le parole «all'annualita' 2020», sono aggiunte le parole: «e all'annualita' 2021». ((1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: "dei limiti" fino a "de minimis" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in tema di aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni"))
Testo vigente dal 22 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva