Art. 41 sostegni — Fondo per le esigenze indifferibili
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Testo vigente dal 22 marzo 2021, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva