Art. 183

[1]L'esercizio della attivita' per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, e' sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

[2]A tale autorizzazione non e' sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.

[3]Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

[4]L'esercizio della attivita' di collocamento e' soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art183 · fonte su Normattiva