Art. 200

Sino all'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.

Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art200 · fonte su Normattiva