Art. 73-bis

Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 e' effettuata a scopo non di lucro. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art73bis · fonte su Normattiva