Art. 40Giurisdizione in materia di adozione

I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorche':

  • a)gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
  • b)l'adottando e' un minore in stato di abbandono in Italia. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si e' costituita in base al diritto italiano.

Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art40 · fonte su Normattiva