Art. 43 — Protezione dei maggiori d'eta'
I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di eta', nonche' i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano puo' adottare le misure previste dalla legge italiana.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva