Art. 66Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria

I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorita' dello Stato la cui legge e' richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorche' emanati da autorita' di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorita' che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.

Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art66 · fonte su Normattiva