Art. 72Disposizioni transitorie

La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilita' alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.

Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art72 · fonte su Normattiva