Art. 36 jobs actDiritti sindacali e garanzie collettive

Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni. Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di liberta' e di attivita' sindacale, nonche' a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Testo vigente dal 24 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art36 · fonte su Normattiva