capo V — Apprendistato
- Art. 41 — Definizione
- Art. 42 — Disciplina generale
- Art. 43 — Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
- Art. 44 — Apprendistato professionalizzante
- Art. 45 — Apprendistato di alta formazione e di ricerca
- Art. 46 — Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze
- Art. 47 — Disposizioni finali