Art. 18

Quando dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali e' stabilito che la pena debba essere aumentata o diminuita per gradi, ad un grado corrisponde l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla meta'. Se piu' sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun grado sulla quantita' di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.

Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art18 · fonte su Normattiva