Art. 19-quaterAffidamento degli animali sequestrati o confiscati

((Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno)).

Testo vigente dal 1 agosto 2004, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art19quater · fonte su Normattiva