Art. 19-quater — Affidamento degli animali sequestrati o confiscati
((Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno)).
Testo vigente dal 1 agosto 2004, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva