Art. 24 — Onorari ai periti
[1]La liquidazione dell'onorario ai periti e' fatta dal giudice o dal pubblico ministero, che ha proceduto alla nomina.
[2]Se la perizia e' stata disposta nel dibattimento, la liquidazione e' fatta con ordinanza del presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero.
[3]Contro il provvedimento di liquidazione non e' ammessa impugnazione.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva